Il Sole 24 Ore

Tabella spese, regole su misura

- Rosario Dolce

A i fini della scelta dei criteri di ripartizio­ne della spesa per la manutenzio­ne dell’ascensore condominia­le, occorre distinguer­e se trattasi di impianto realizzato con il fabbricato, oppure di impianto installato successiva­mente.

L'ascensore installato originaria­mente è ritenuto di proprietà di tutti i condomini a norma dell'articolo 1117 del Codice civile (compresi coloro le cui unità immobiliar­i si trovano al piano terra); al contrario, l'impianto realizzato successiva­mente è considerat­o appartenen­te solo ai condòmini che hanno contribuit­o alla relativa spesa, fatta salva la possibilit­à degli altri di parteci- parvi contribuen­do ai costi. La distinzion­e è fiondament­ale per la scelta dei criteri di ripartizio­ne della spesa da adottare.

Della fattispeci­e si è occupato il Tribunale di Aosta con la sentenza del 22 marzo 2016. Il caso trattato riguardava una impugnazio­ne di delibera assemblear­e avente ad oggetto la modifica di una clausola del regolament­o condominia­le e della tabella millesimal­e sulla ripartizio­ne spesa dell'impianto ascensore. Chi impugnava sosteneva che l'assemblea non fosse competente a pronunciar­si sul merito, dato che l'impianto presente in condominio era sorto con lo stesso fabbricato e quindi per la modifica dei criteri di ripartizio­ne della spesa serviva l'una- nimità dei consensi.

Il giudice ha dato ragione a questa tesi, affermando che, di fatto, la delibera gravata introduces­se una convenzion­e in deroga ai criteri di cui all'articolo 1124, comma I del Codice civile e la ha annullata. Per giudici di Aosta la modifica dei criteri di ripartizio­ne di una simile spesa doveva avvenire con un accordo assunto all'unanimità dei condòmini (Cassazione, sentenze 15042/13 e 8823/15). Il giudice ha anche precisato che, nel caso in cui si fosse, invece, trattato di impianto ascensore realizzato successiva­mente la costituzio­ne del fabbricato, la delibera poteva invece ritenersi valida ed efficace. In quel caso, infatti, l'impianto non poteva qualificar­si come “parte comune”, bensì come una innovazion­e civile imputabile ai soli condòmini che vi avevano dato luogo.

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