Tabella spese, regole su misura
A i fini della scelta dei criteri di ripartizione della spesa per la manutenzione dell’ascensore condominiale, occorre distinguere se trattasi di impianto realizzato con il fabbricato, oppure di impianto installato successivamente.
L'ascensore installato originariamente è ritenuto di proprietà di tutti i condomini a norma dell'articolo 1117 del Codice civile (compresi coloro le cui unità immobiliari si trovano al piano terra); al contrario, l'impianto realizzato successivamente è considerato appartenente solo ai condòmini che hanno contribuito alla relativa spesa, fatta salva la possibilità degli altri di parteci- parvi contribuendo ai costi. La distinzione è fiondamentale per la scelta dei criteri di ripartizione della spesa da adottare.
Della fattispecie si è occupato il Tribunale di Aosta con la sentenza del 22 marzo 2016. Il caso trattato riguardava una impugnazione di delibera assembleare avente ad oggetto la modifica di una clausola del regolamento condominiale e della tabella millesimale sulla ripartizione spesa dell'impianto ascensore. Chi impugnava sosteneva che l'assemblea non fosse competente a pronunciarsi sul merito, dato che l'impianto presente in condominio era sorto con lo stesso fabbricato e quindi per la modifica dei criteri di ripartizione della spesa serviva l'una- nimità dei consensi.
Il giudice ha dato ragione a questa tesi, affermando che, di fatto, la delibera gravata introducesse una convenzione in deroga ai criteri di cui all'articolo 1124, comma I del Codice civile e la ha annullata. Per giudici di Aosta la modifica dei criteri di ripartizione di una simile spesa doveva avvenire con un accordo assunto all'unanimità dei condòmini (Cassazione, sentenze 15042/13 e 8823/15). Il giudice ha anche precisato che, nel caso in cui si fosse, invece, trattato di impianto ascensore realizzato successivamente la costituzione del fabbricato, la delibera poteva invece ritenersi valida ed efficace. In quel caso, infatti, l'impianto non poteva qualificarsi come “parte comune”, bensì come una innovazione civile imputabile ai soli condòmini che vi avevano dato luogo.