«Rettificativo» per gli intermediari
Diverso dal modello integrativo è il 730 rettificativo, che ha la funzione di rimediare a errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Il modello serve, infatti, essenzialmente per correggere i 730 con visto infedele.
La correzione può avvenire su iniziativa del contribuente, il quale accortosi di una o più anomalie sul modello consegnatogli da Caf e professionisti (per esempio l’indicazione di un onere detraibile con il codice di una spesa deducibile), si rivolge a costoro per richiedere la rimozione dei dati errati. La rimozione dell’errore può avvenire, però, anche a cura dello stesso Caf che avvedutosi dell’incongruenza può procedere con il consenso del contribuente all’inoltro del modello rettificativo.
In tale ultima ipotesi va ricordato che la correzione potrebbe anche essere il frutto di una decisione autonoma dell’operatore che, pur senza il via libera del contribuente, po- trebbe gestire da solo, con un modello che in tal modo assume le vesti di una comunicazione, l’intero adempimento.
L’inoltro del modello 730/2016 rettificativo, in scadenza il 10 novembre prossimo, può essere effettuato oltre che per sistemare il modello 730 originario, anche per correggere un 730 integrativo a favore inviato entro il 25 ottobre (si veda l’articolo qui sopra).
Le anomalie che rendono necessario l’invio di un 730 rettificativo riguardano tipicamente errori che attengono all’apposizione di un visto infedele, ma non solo, in quanto potrebbe accadere che chi presta l’assistenza fiscale ha, per esempio, compiuto degli errori sulla liquidazione dell’imposta che attengono spese o dati del modello 730 “non coperti” dal visto di conformità.
È il caso ad esempio, di chi ha indicato erroneamente un familiare a carico pur se il contribuente in fase di trasmissione della documentazione di supporto per la dichiarazione al Caf aveva consegnato la Cu del coniuge recante un reddito superiore a 2.840 euro.
Con l’invio del modello rettificativo accade che la responsabilità del Caf o professionista abilitato viene limitata al versamento della sola sanzione prevista per il tardivo versamento che peraltro può essere ridotta in ravvedimento operoso, se il versamento della stessa viene effettuato entro la medesima data (10 novembre 2016) disposta per l’invio della dichiarazione rettificativa.
Rimane, anche in questo caso, a carico del contribuente l’obbligo di dover versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi che scaturiscono dalle correzioni poste in essere con il modello rettificativo.
Sotto il profilo operativo, va sottolineato che il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale per inoltrare il 730 rettificativo deve procedere a compilare un modello completo in ogni sua parte che sostituirà in tutto e per tutto il 730 originario, gestendo altresì, sia nella parte denominata 730-3, sia nel 730-4 la casella che contraddistingue il modello rettificativo.
In particolare la casella relativa al modello rettificativo deve essere valorizzata distinguendo i casi in cui la rettifica viene effettuata con riferimento ad una dichiarazione sulla quale è stato apposto un visto infedele (codice 2), da quelli da quelli per i quali, invece, la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele (codice 1). In ipotesi di 730 rettificativo destinato a rimuovere entrambe gli errori (visto infedele e non) andrà indicato il codice 3.
SOSTITUZIONE Il nuovo prospetto va compilato interamente e sostituisce integralmente quello originario