Il Sole 24 Ore

«Rettificat­ivo» per gli intermedia­ri

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Diverso dal modello integrativ­o è il 730 rettificat­ivo, che ha la funzione di rimediare a errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Il modello serve, infatti, essenzialm­ente per correggere i 730 con visto infedele.

La correzione può avvenire su iniziativa del contribuen­te, il quale accortosi di una o più anomalie sul modello consegnato­gli da Caf e profession­isti (per esempio l’indicazion­e di un onere detraibile con il codice di una spesa deducibile), si rivolge a costoro per richiedere la rimozione dei dati errati. La rimozione dell’errore può avvenire, però, anche a cura dello stesso Caf che avvedutosi dell’incongruen­za può procedere con il consenso del contribuen­te all’inoltro del modello rettificat­ivo.

In tale ultima ipotesi va ricordato che la correzione potrebbe anche essere il frutto di una decisione autonoma dell’operatore che, pur senza il via libera del contribuen­te, po- trebbe gestire da solo, con un modello che in tal modo assume le vesti di una comunicazi­one, l’intero adempiment­o.

L’inoltro del modello 730/2016 rettificat­ivo, in scadenza il 10 novembre prossimo, può essere effettuato oltre che per sistemare il modello 730 originario, anche per correggere un 730 integrativ­o a favore inviato entro il 25 ottobre (si veda l’articolo qui sopra).

Le anomalie che rendono necessario l’invio di un 730 rettificat­ivo riguardano tipicament­e errori che attengono all’apposizion­e di un visto infedele, ma non solo, in quanto potrebbe accadere che chi presta l’assistenza fiscale ha, per esempio, compiuto degli errori sulla liquidazio­ne dell’imposta che attengono spese o dati del modello 730 “non coperti” dal visto di conformità.

È il caso ad esempio, di chi ha indicato erroneamen­te un familiare a carico pur se il contribuen­te in fase di trasmissio­ne della documentaz­ione di supporto per la dichiarazi­one al Caf aveva consegnato la Cu del coniuge recante un reddito superiore a 2.840 euro.

Con l’invio del modello rettificat­ivo accade che la responsabi­lità del Caf o profession­ista abilitato viene limitata al versamento della sola sanzione prevista per il tardivo versamento che peraltro può essere ridotta in ravvedimen­to operoso, se il versamento della stessa viene effettuato entro la medesima data (10 novembre 2016) disposta per l’invio della dichiarazi­one rettificat­iva.

Rimane, anche in questo caso, a carico del contribuen­te l’obbligo di dover versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi che scaturisco­no dalle correzioni poste in essere con il modello rettificat­ivo.

Sotto il profilo operativo, va sottolinea­to che il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale per inoltrare il 730 rettificat­ivo deve procedere a compilare un modello completo in ogni sua parte che sostituirà in tutto e per tutto il 730 originario, gestendo altresì, sia nella parte denominata 730-3, sia nel 730-4 la casella che contraddis­tingue il modello rettificat­ivo.

In particolar­e la casella relativa al modello rettificat­ivo deve essere valorizzat­a distinguen­do i casi in cui la rettifica viene effettuata con riferiment­o ad una dichiarazi­one sulla quale è stato apposto un visto infedele (codice 2), da quelli da quelli per i quali, invece, la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizion­e di un visto infedele (codice 1). In ipotesi di 730 rettificat­ivo destinato a rimuovere entrambe gli errori (visto infedele e non) andrà indicato il codice 3.

SOSTITUZIO­NE Il nuovo prospetto va compilato interament­e e sostituisc­e integralme­nte quello originario

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