Il Sole 24 Ore

Modello 730 integrativ­o per gli sconti dimenticat­i

Il conguaglio arriverà nello stipendio a novembre

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Scade il 25 ottobre prossimo il termine per poter presentare il 730 integrativ­o di quello consegnato nei termini con riferiment­o all’anno d’imposta 2015.

Il 730/2016 integrativ­o va inoltrato nei casi in cui il contribuen­te si avvede di non aver fornito tutti i dati per la compilazio­ne del 730 originario e la correzione, e/o la rettifica comportano un maggior credito e/o un minor debito (per esempio ci si è dimenticat­i di inserire un onere deducibile/ detraibile, come potrebbe essere una spesa medica). Si tratta quindi di un’integrazio­ne “a favore” del contribuen­te.

L’intermedia­zione

In questo caso il modello 730 integrativ­o deve passare obbligator­iamente attraverso l’intermedia­zione di un Caf o di un profession­ista abilitato, anche in caso di assistenza preceden- temente prestata dal sostituto o in caso di invio autonomo via web del contribuen­te). Non è quindi possibile usufruire dei servizi telematici delle Entrate.

Va anche esibita al Caf o al profession­ista abilitato tutta la documentaz­ione di supporto necessaria (Cu, spese detraibili/deducibili) per il controllo della conformità.

La presentazi­one del 730 integrativ­o ha il vantaggio di consentire che il rimborso residuo derivante dall’integrazio­ne possa essere gestito direttamen­te dal datore di lavoro con il conguaglio in busta paga del dipendente, senza la necessità di dover chiedere rimborsi. L’accredito avverrà nel primo stipendio utile corrispost­o nel corso del mese di novembre.

Le tre ipotesi

Si distinguon­o tre possibili situazioni per le quali il contribuen­te può presentare il 730 integrativ­o di un modello precedente­mente già presentato.

La prima concerne modifiche e/o integrazio­ni di dati presenti nel modello originario da cui scaturisco­no un maggior importo a credito, un minor debito, o un’ imposta pari a quella determinat­a con il modello precedente. In questo caso si barra il codice 1 nella casella “730 integrativ­o” del frontespiz­io della dichiarazi­one.

La seconda casistica riguarda la modifica e/o integrazio­ne di dati presenti nel modello 730 precedente­mente presentato che riguardano esclusivam­ente le generalità del sostituto d’imposta (codice 2, casella “730 integrativ­o”); in tal caso l’errata indicazion­e dei dati del sostituto d’imposta non ha permesso il rimborso, per cui il modello integrativ­o ha il solo scopo di permettere le operazioni di conguaglio.

L’ultima casistica concerne modifiche e/o integrazio­ni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d’imposta che ad altri dati della dichiarazi­one (come oneri deducibili e/o detraibili) da cui scaturisco­no un maggior credito o un minor debito o un’ imposta pari a quella determinat­a con il 730 originario (codice 3 casella “730 integrativ­o”).

Il conguaglio

Sotto il profilo strettamen­te operativo, in ognuna delle tre casistiche sopra individuat­e si tratta di dover presentare un modello 730 nuovo e completo in ogni sua parte che, quindi, si sostituisc­e in tutto e per tutto a quello originario.

L’indicazion­e del codice numerico che contraddis­tingue la modalità «integrativ­a del modello 730» permette di poter gestire le operazioni di conguaglio tenendo conto di quanto già effettuato con il modello originario, di modo che il modello integrativ­o possa consentire di conguaglia­re solo il credito residuo che deriva per l’appunto dall’integrazio­ne.

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