I punti chiave
730 INTEGRATIVO «A FAVORE» DEI CONTRIBUENTI
Fino a martedì 25 ottobre è possibile inviare il 730 integrativo del modello presentato nei termini con riferimento all’anno d’imposta 2015. Il 730/2016 integrativo va inoltrato in caso di errata compilazione del modello originario quando la rettifica comporta un maggior credito e/o un minor debito a favore del contribuente. Si tratta quindi sempre di modifiche “pro contribuente”, che dall’'integrazione dovrà ottenere un rimborso aggiuntivo
IL RIMBORSO DAL DATORE DI LAVORO
Il modello 730 integrativo ha il vantaggio di consentire che il rimborso residuo derivante dall’integrazione, possa essere gestito direttamente dal datore di lavoro con il conguaglio in busta paga del dipendente, senza la necessità di dover chiedere rimborsi all’agenzia delle Entrate. Il 730 integrativo passa obbligatoriamente attraverso l’intermediazione di un Caf o di un professionista abilitato, anche in caso di precedente invio autonomo (via web) del contribuente
LE SOLUZIONI OPERATIVE
Si tratta di dover presentare un modello 730 nuovo e completo in ogni sua parte e che si sostituisce in tutto e per tutto a quello originario. Le operazioni di conguaglio verranno gestite tenendo conto di quanto già effettuato con il modello originario, in modo che venga conguagliato solo il credito residuo che deriva dall’integrazione
IL MODELLO UNICO INTEGRATIVO DEL 730
Invece della presentazione del 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre rimane sempre possibile l’inoltro di un modello Unico Persone fisiche 2016 integrativo (entro il 30 settembre 2017) a favore del contribuente. In tale ipotesi l’eventuale differenza a credito potrà essere utilizzata in compensazione e/o richiedendone il rimborso direttamente all’agenzia delle Entrate
IL 730 RETTIFICATIVO
Diverso dal modello integrativo è il 730 rettificativo che si presenta quando il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (Caf o intermediario). L’impulso può avvenire anche su iniziativa dello stesso Caf che, accortosi di una o più incongruenze sul modello originario, può procedere anche autonomamente all’inoltro del modello rettificativo. La scadenza è fissata al 10 novembre