Il Sole 24 Ore

Il tortuoso ritorno alle finalità originarie

- Di Gian Paolo Ranocchi

Il percorso che ha portato agli studi di settore che da anni si applicano a diversi milioni di partite Iva ha preso il via dalla riforma fiscale dei primi anni Settanta, quando la determinaz­ione del reddito di imprese e profession­isti era rigidament­e ancorata alle risultanze delle scritture contabili. Ciò comportava vincoli a carico degli uffici negli accertamen­ti, perché a fronte di una contabilit­à formalment­e ineccepibi­le la prova dell’avvenuta evasione era molto spesso impossibil­e. Dalla metà degli anni Ottanta il legislator­e si è quindi adoperato per varare degli strumenti di accertamen­to presuntivi definiti “a tavolino” via via sempre più raffinati, atti a superare, in presenza di determinat­e situazioni, il dato formale delle scritture contabili con l’obiettivo di scovare la piccola evasione.

Si è per questo transitati attraverso le metodologi­e presuntive della «Visentini ter», i coefficien­ti presuntivi di congruità dei componenti economici (fine anni Ottanta), la nota minimum tax (1992), i parametri (1995, ancora applicabil­i) e infine gli studi di settore che pur essendo stati pensati nel 1993 concretame­nte hanno visto la luce nel 1998. Il necessario adeguament­o degli strumenti presuntivi di accertamen­to per tener conto delle costanti dinamiche evolutiva del mondo delle imprese e delle profession­i è stato poi effettuato attraverso una costante attività di monitoragg­io di un panel di dati micro e macro economici finalizzat­a alle periodiche revisione degli studi. Di qui le versioni “evolute” ar- rivate in taluni casi alla 4 edizione. Inoltre nel corso degli anni sono stati via via introdotti una serie sempre maggiore di parametri (indicatori di coerenza e di normalità economica) per intercetta­re le anomalie struttural­i del contribuen­te ed eventuali “errori” commessi nella comunicazi­one dei dati.

Da ultimo, per tenere conto dell’effetto crisi non debitament­e monitorata nelle « revisioni» sono arrivati i «correttivi economici», a complicare ulteriorme­nte il risultato dell’elaborazio­ne del software Gerico.

Anche l’utilizzo in sede di accertamen­to degli studi nel corso degli anni è cambiato. In passato per i soggetti in contabilit­à ordinaria l’utilizzo era consentito solo in presenza di determinat­i requisiti (scostament­o significat­ivo tra ricavi dichiarati e presunti per almeno due periodi d’imposta su tre). Col passare del tempo l’applicazio­ne è stata via via estesa a tutti a prescinder­e dal regime contabile adottato. La questione fondamenta­le inerente la natura presuntiva dalle ricostruzi­one a tavolino operata dallo studio è stata invece risolta dalla Cassazione che ha affermato la natura indiziaria delle risultanze scaturenti da Gerico. L’Agenzia aveva per anni sostenuto la tesi della natura di presunzion­e legale (per quanto relativa) della stessa.

Quindi, se la retrocessi­one degli studi di settore a meri strumenti di selezione dei contribuen­ti su cui indirizzar­e i controlli sarà mantenuta, sarà finalmente rispettata la vera natura che questi strumenti hanno nei fatti sempre avuto.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy