Sempre più vicino l’orizzonte dello scambio automatico
Un campionario molto vario. Il fisco italiano dispone già oggi di diversi mezzi per venire a conoscenza delle informazioni sui propri contribuenti che dispongono di attività finanziarie all’estero. Innanzitutto bisogna evidenziare che vi sono due settori paralleli normativi che tengono sempre di più ad avvicinarsi : lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali di diversi Paesi prevista dai trattati internazionali bilaterali e multilaterali e la normativa antiriciclaggio internazionale ed europea che oggi prevede l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette anche per il riciclaggio o autoriciclaggio basato su reati presupposto tributari.
La normativa sullo scambio di informazioni derivante da accordi internazionali si basa essenzialmente sullo scambio di informazioni previsto dal modello Ocse e in particolare dall’articolo26 che abolisce il segreto bancario , finanziario e fiduciario in genere quando un’amministrazione finanziaria di uno Stato chiede a un’altra amministrazione di uno Stato contraente informazioni finanziarie su un suo contribuente residente. Si tratta in questo caso delle informazioni su richiesta. Que- sta tipologia di accordi prevede di contro il divieto di richieste generiche e indiscriminate ( fishing expedition) ma permette per prassi internazionale le richieste di gruppo, ossia delle richieste che individuano un determinato gruppo di contribuenti in base a degli elementi predefiniti. Esempi di richieste di gruppo sono previste in certi casi anche negli stessi trattati e nella prassi e solitamente riguardano quei soggetti che: non hanno rilasciato una dichiarazione di regolarità fiscale; hanno chiuso ovvero spostato il proprio conto; ovvero non lo hanno movimentato entro un determinato periodo di tempo e/o hanno cambiato residenza con o senza iscrizione all’Aire.
A oggi una mappatura aggiornata dei Paesi collaborativi con l’Italia, in forza di un trattato che prevede uno scambio effettivo di informazioni in ambito fiscale basato sul modello Ocse, si può ricavare dal Dm Economia del 9 agosto 2016. Tale decreto ha appunto aggiornato la white list italiana (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 e 24 agosto 2016) e in questa lista, oltre San Marino e il Lussemburgo entrati già prima nel 2014, hanno debuttato ex paradisi tradizionali come la Svizzera, le Isole Cayman, Hong Kong, Guersey, Isole di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra. È importante evidenziare che sono stati sottoscritti da tempo gli accordi, che il Parlamento italiano sta approvando con le leggi di ratifica, siglati con Stati con cui fino a oggi sembrava impossibile poter scalfire in segreto bancario: ad esempio Panama, il Principato di Andorra , Bermuda, Barbados e Filippine. A completare il panorama di strumenti a disposizione delle autorità fiscali italiane per la lotta all’evasione internazionale l’entrata a regime da settembre 2017 dei Crs ( Common reporting standard), accordi internazionali multilaterali che prevedono la individuazione, la mappatura e lo scambio automatico dei beneficiari effettivi dei conti correnti di una prima parte consistente di Paesi aderenti all’Ocse early adpopter e da settembre 2018 di tutti gli altri ossia oltre 100 Stati.
Tra i Paesi che inizieranno lo scambio automatico nel 2017 dei dati registrati nel 2016 si evidenzia, oltre la stragrande maggioranza degli Stati membri Ue, anche San Marino, Lussemburgo, Bermuda e Cayman. Nel 2018 scambieranno automaticamente con l’Italia dati dei contribuenti registrati nel 2017 invece Paesi come Panama, la Svizzera, l’Austria, Dubai, Singapore, Hong Kong e Bahamas.