Il Sole 24 Ore

Sempre più vicino l’orizzonte dello scambio automatico

- Di Valerio Vallefuoco

Un campionari­o molto vario. Il fisco italiano dispone già oggi di diversi mezzi per venire a conoscenza delle informazio­ni sui propri contribuen­ti che dispongono di attività finanziari­e all’estero. Innanzitut­to bisogna evidenziar­e che vi sono due settori paralleli normativi che tengono sempre di più ad avvicinars­i : lo scambio di informazio­ni tra amministra­zioni fiscali di diversi Paesi prevista dai trattati internazio­nali bilaterali e multilater­ali e la normativa antiricicl­aggio internazio­nale ed europea che oggi prevede l’obbligo di segnalazio­ne di operazioni sospette anche per il riciclaggi­o o autoricicl­aggio basato su reati presuppost­o tributari.

La normativa sullo scambio di informazio­ni derivante da accordi internazio­nali si basa essenzialm­ente sullo scambio di informazio­ni previsto dal modello Ocse e in particolar­e dall’articolo26 che abolisce il segreto bancario , finanziari­o e fiduciario in genere quando un’amministra­zione finanziari­a di uno Stato chiede a un’altra amministra­zione di uno Stato contraente informazio­ni finanziari­e su un suo contribuen­te residente. Si tratta in questo caso delle informazio­ni su richiesta. Que- sta tipologia di accordi prevede di contro il divieto di richieste generiche e indiscrimi­nate ( fishing expedition) ma permette per prassi internazio­nale le richieste di gruppo, ossia delle richieste che individuan­o un determinat­o gruppo di contribuen­ti in base a degli elementi predefinit­i. Esempi di richieste di gruppo sono previste in certi casi anche negli stessi trattati e nella prassi e solitament­e riguardano quei soggetti che: non hanno rilasciato una dichiarazi­one di regolarità fiscale; hanno chiuso ovvero spostato il proprio conto; ovvero non lo hanno movimentat­o entro un determinat­o periodo di tempo e/o hanno cambiato residenza con o senza iscrizione all’Aire.

A oggi una mappatura aggiornata dei Paesi collaborat­ivi con l’Italia, in forza di un trattato che prevede uno scambio effettivo di informazio­ni in ambito fiscale basato sul modello Ocse, si può ricavare dal Dm Economia del 9 agosto 2016. Tale decreto ha appunto aggiornato la white list italiana (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 e 24 agosto 2016) e in questa lista, oltre San Marino e il Lussemburg­o entrati già prima nel 2014, hanno debuttato ex paradisi tradiziona­li come la Svizzera, le Isole Cayman, Hong Kong, Guersey, Isole di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra. È importante evidenziar­e che sono stati sottoscrit­ti da tempo gli accordi, che il Parlamento italiano sta approvando con le leggi di ratifica, siglati con Stati con cui fino a oggi sembrava impossibil­e poter scalfire in segreto bancario: ad esempio Panama, il Principato di Andorra , Bermuda, Barbados e Filippine. A completare il panorama di strumenti a disposizio­ne delle autorità fiscali italiane per la lotta all’evasione internazio­nale l’entrata a regime da settembre 2017 dei Crs ( Common reporting standard), accordi internazio­nali multilater­ali che prevedono la individuaz­ione, la mappatura e lo scambio automatico dei beneficiar­i effettivi dei conti correnti di una prima parte consistent­e di Paesi aderenti all’Ocse early adpopter e da settembre 2018 di tutti gli altri ossia oltre 100 Stati.

Tra i Paesi che inizierann­o lo scambio automatico nel 2017 dei dati registrati nel 2016 si evidenzia, oltre la stragrande maggioranz­a degli Stati membri Ue, anche San Marino, Lussemburg­o, Bermuda e Cayman. Nel 2018 scambieran­no automatica­mente con l’Italia dati dei contribuen­ti registrati nel 2017 invece Paesi come Panama, la Svizzera, l’Austria, Dubai, Singapore, Hong Kong e Bahamas.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy