L’ufficio deve provare i «fatti-indice»
La possibilità di utilizzi alternativi delle maggiori somme contestate depotenzia le contestazioni del fisco
pCi sono molti dubbi che la ristretta base partecipativa di una società di capitali possa determinare i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici ex articolo 2729 del Codice civile per ammettere l'accertamento nei confronti dei soci.
Va rilevato che – per ritenere sufficientemente attendibile l'inferenza presuntiva – occorre che la stessa si presenti come la più probabile tra quelle ipoteticamente verificatesi. In sostanza, è necessario che non esista un'altra possibilità dotata di uguale verosimiglianza, perché l'accertamento possa ritenersi sufficientemente attendibile.
Così, se è vero che può anche essere probabile che l'utile o il ricavo occulto venga distribuito (anche) ai soci di una società a ristretta base partecipativa, può però risultare allo stesso modo altrettanto probabile che con le stesse somme si siano create riserve occulte oppure che le stesse siano state utiliz- zate per altri usi. Così come può risultare anche altamente probabile che degli utili in nero si sia appropriato solamente chi amministra la società.
In sostanza, quello che si vuole dire è che l'agenzia delle Entrate dovrebbe provare che la distribuzione ai soci degli utili in nero è la destinazione più probabile di tutte, tale da rendere inverosimili tutte le spiegazioni alternative. Finché esiste un'altra ipotesi dotata di uguale verosimiglianza rispetto a quella di distribuzione occulta di maggiori utili ai soci, l'accertamento non sembra legittimo.
Con la conseguenza che per legittimare l'accertamento nei confronti dei soci, l'ufficio do- vrebbe attivarsi per ricercare ulteriori “fatti-indice” presuntivi, come possono esserlo quelli derivanti dai movimenti bancari attribuibili al socio, o l'acquisto da parte dello stesso socio di beni di particolare valore non giustificabili dall'entità del reddito dichiarato o comunque di qualsiasi altro elemento indice concreto di maggior reddito non giustificato a lui imputabile.
In sostanza, si è dell'opinione che fintantoché esiste, in concreto, un'altra ipotesi di uguale verosimiglianza rispetto a quella di distribuzione occulta dei maggiori utili ai soci, l'accertamento non può ritenersi sufficientemente plausibile in quanto non sembrano integrati i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. In definitiva, il requisito della ristretta base partecipativa deve necessariamente essere corroborato da altri elementi per potere poi ribaltare l'onere probatorio sul contribuente.
Senza contare che se venisse considerata sufficiente la presenza della ristretta base partecipativa per ritenere assolto l'onere probatorio in capo all'ufficio, il contribuente si troverebbe costretto a fornire una prova certa negativa (non avere percepito una determinata somma), di fatto una probatio diabolica, che stravolge le regole della parità delle armi insite in qualunque processo, ivi compreso quello tributario.
SOTTO ESAME Tra i fattori possibili ci sono i movimenti bancari attribuibili ai singoli e il possesso di beni di valore non giustificabili dal reddito