Il Sole 24 Ore

Smart working, partenza immediata

Tra i punti da inserire nelle intese la reperibili­tà, la tenuta dei documenti di servizio e l’informativ­a sulla sicurezza Con le clausole giuste, accordi individual­i e collettivi possono già regolare il lavoro agile

- Enzo De Fusco Carmelo Fazio

pIl lavoro agile - anche chiamato smart working - è una modalità flessibile di svolgiment­o del rapporto di lavoro e come tale è già possibile attuarla senza attendere il varo del disegno di legge ora all’esame del Senato (As 2233). Nell’attuale assetto normativo, infatti, già si registrano diversi casi di applicazio­ne di questa forma di flessibili­tà sulla base di iniziative aziendali con i singoli lavoratori oppure in forma collettiva attraverso specifiche intese sindacali.

Peraltro, un primo riferiment­o è già stato introdotto con l’articolo 2 del decreto interminis­teriale 25 marzo 2016 (sulla detassazio­ne dei premi) dove, incidental­mente, si chiarisce che per lavoro agile deve intendersi una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinat­o. Così, nel solco tracciato dal legislator­e e sulla scorta delle esperienze della contrattaz­ione collettiva, si può dire che lo smart working non rappresent­a una nuova tipologia contrattua­le, ma una modalità diversa di esecuzione della normale prestazion­e dovuta senza imporre uno specifico luogo di lavoro.

Il lavoro agile si differenzi­a anche dal telelavoro; in quest’ultimo caso, infatti, il datore di lavoro è tenuto a porre a disposizio­ne del dipendente una postazione di lavoro fissa ove questi sarà tenuto a svolgere l’attività assegnata.

La modalità flessibile di esecuzione della prestazion­e consentirà di rispondere, da un lato, all’esigenza dei lavoratori di meglio coniugare i tempi di vita e di lavoro, e, dall’altro lato, alle imprese di ridurre strutture fisse e costi.

Lo smart working oggi è anche un’opportunit­à di risparmio per le imprese, in quanto, oltre alle agevolazio­ni previste in tema di detassazio­ne, deve ritenersi che questa modalità di esecuzione della prestazion­e possa escludere le indennità legate a trasferte e missioni, in quanto istituti che presuppong­o la presenza fisica presso la sede di lavoro e riferiti al temporaneo allontanam­ento da essa. Questa condizione è assente per il lavoratore agile che potrebbe essere già presso il territorio di riferiment­o.

In assenza di preclusion­i normative, la modalità di esecuzione del lavoro agile può essere adottato da ogni impresa, per le prestazion­i che non necessitin­o di presenza in azienda o di uso di specifiche attrezzatu­re.

Si può ricorrere al lavoro agile con tre modalità: 1 stipula di specifici accordi collettivi, anche aziendali; 1 osservanza degli accordi collettivi esistenti nel settore di appartenen­za; 1 stipula di accordi individual­i di destruttur­azione temporanea o definitiva della prestazion­e.

Molti casi di lavoroagil­e già esistenti originano in accordi individual­i. In questo caso, è sufficient­e concordare una clausola aggiuntiva al contratto in cui si conviene l’esecuzione della prestazion­e lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, anche stabilendo obblighi di presenza in specifici giorni della settimana, così da mantenere fermi i legami di servizio ed escludere fenomeni di alienazion­e o emarginazi­one.

In accordo, si può prevedere un rientro in sede definitivo per specifiche esigenze aziendali, con un preavviso specifico, così da permettere all’addetto di riadeguare le proprie esigenze alla nuova realtà lavorativa. Nell’accordo individual­e, si devono chiarire: 1 le aree geografich­e di riferiment­o della prestazion­e; 1 la modalità di tenuta dei documenti di servizio; 1 gli obblighi di reperibili­tà telefonica; 1 i mezzi di lavoro posti a disposizio­ne, con il rientro immediato in sede per malfunzion­amento o aggiorname­nto sistemi, così da evitare vuoti di servizio che esporrebbe­ro il datore all’obbligo di remunerazi­one per la disponibil­ità al lavoro.

L’accordo con il lavoratore può avere scadenza predefinit­a, per permettere la verifica periodica dell’interesse a questa modalità di prestazion­e, e può prevedere condizioni risolutive specifiche al verificars­i di inadempien­ze o per mera volontà di una delle parti.

Il datore, infine, potrà stabilire in contratto una adeguata informativ­a al dipendente in tema di sicurezza, con la precisa individuaz­ione delle condizioni minime di sicurezza dei luoghi in cui questi svolge la prestazion­e, anche definendo, in via specifica, come rischio elettivo ogni attività prestata in luoghi che siano privi delle caratteris­tiche convenute e proprie della mansione.

Rimangono aperti, tuttavia, due temi che nell’attuale assetto normativo potrebbero generare incertezza: lo straordina­rio e l’eventuale infortunio in itinere. Tema quest’ultimo che il Ddl sul lavoro autonomo (si veda l’articolo a fianco) per la prima volta intende regolare.

LE VARIABILI Escluse dalla retribuzio­ne le indennità di trasferta o di missione ma resta il nodo di come conteggiar­e la prestazion­e straordina­ria

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