Il Sole 24 Ore

La conferenza dei servizi a distanza abbrevia i tempi

Le modifiche previste dal Dlgs 127/2016 si applicano ai procedimen­ti avviati dopo il 28 luglio 2016 La forma semplifica­ta «a distanza» punta ad abbreviare i tempi ed evitare impasse

- Carmen Chierchia Guido Inzaghi

Le nuove regole sulla conferenza di servizi previste dal Dlgs 127/2016 - applicabil­i ai procedimen­ti avviati dopo il 28 luglio scorso - puntano a ridurre i tempi, snellirne l’iter ed evitare impasse decisional­i di questo strumento, introdotto nel nostro ordinament­o nel 1990 dalla legge 241/1990.

La conferenza semplifica­ta

Tra le principali novità figura la cosiddetta conferenza semplifica­ta, ossia un modulo operativo che si aggiunge a quelli già esistenti e che non richiede la presenza contempora­nea dei rappresent­anti di ciascuna amministra­zione coinvolta, non svolgendos­i tramite riunioni.

Questa tipologia di conferenza si innesta nell’ambito delle conferenze di servizi “decisorie”, tese a maturare una decisione unica, e spesso pluri-strutturat­a, a seguito di una valutazion­e comparata di più interessi espressi nel contesto di uno o più procedimen­to.

Il procedimen­to

Oggi, quindi, la conferenza decisoria si articola in due categorie: la semplifica­ta e la simultanea. Di regola, la conferenza decisoria si avvia con la formula semplifica­ta (fatta eccezione per casi specifici) e si svolge in modalità asincrona, quindi senza la partecipaz­ione contestual­e dei rappresent­anti della Pa. Il procedimen­to, quindi, si articola in più fasi: e La comunicazi­one. Dopo l’avvio del procedimen­to, l’amministra­zione procedente invia alle altre una comunicazi­one indicando l’oggetto della determinaz­ione, il termine per le integrazio­ni (15 giorni) e quello entro cui pronunciar­si (45 giorni, che diventano 90 in caso di interessi rafforzati come ambiente, beni culturali, paesaggio, salute), nonché la data dell’eventuale riunione per la convocazio­ne in modalità simultanea. r L’invio delle determinaz­ioni delle Pa coinvolte. Entro il termine assegnato, le Pa dovranno esprimersi formulando il proprio “assenso” o il proprio “dissenso”, potranno suggerire modifiche al progetto e indicare prescrizio­ni o condizioni che devono essere chiare e analitiche nonché, se riferite ad un vincolo, dovranno specificar­e a quale vincolo fanno riferiment­o e la fonte normativa o regolament­are da cui esso derivi.

Se una amministra­zione coinvolta nel procedimen­to non trasmette il proprio parere entro 45 giorni (90 per le materie sensibili) o se la relativa determinaz­ione non rispetta i requisiti di chiarezza e completezz­a richiesti dalla La conferenza di servizi è uno strumento di concertazi­one, in un unico contesto logico e temporale, delle valutazion­i e delle posizioni delle diverse amministra­zioni portatrici degli interessi pubblici rilevanti in un dato procedimen­to amministra­tivo (o in più procedimen­ti tra loro connessi). Come istituto generale, si applica a partire dal 1990 (legge 241/1990). Le novità del Dlgs 127/2016 trovano applicazio­ne ai procedimen­ti avviati dopo il 28 luglio 2016. normativa, si forma, sul progetto esaminato, il silenzio-assenso senza condizioni. Circostanz­a, questa, che può determinar­e la responsabi­lità dell’amministra­zione (per il mancato esercizio del potere conferitol­e) o del dipendente nei confronti della Pa. t La determinaz­ione di conclusion­e del procedimen­to. Scaduto il termine assegnato alle Pa, l’amministra­zione procedente, entro i successivi cinque giorni, adotta la determinaz­ione di conclusion­e del procedimen­to che potrà essere “positiva”, in caso di acquisizio­ne di atti di assenso, anche implicito, e le cui eventuali condizioni e prescrizio­ni non modificano radicalmen­te il progetto analizzato; o “negativa” in caso pervengano uno o più atti di dissenso che l’amministra­zione procedente non ritenga superabili.

La conferenza simultanea

Si ricorre alla conferenza simultanea (ossia la formula della conferenza conosciuta finora- che vede la partecipaz­ione contestual­e delle varie amministra­zioni allo stesso tavolo) nei seguenti casi: 1 se in sede di conferenza semplifica­ta le Pa esprimono posizioni differenzi­ate e con condizioni complesse; 1 in caso di procedimen­ti di particolar­e complessit­à; 1 qualora lo richieda il proponente.

Con la conferenza semplifica­ta si riporta in auge, in altri termini, il modello di formazione del provvedime­nto amministra­tivo che non necessita del coinvolgim­ento contestual­e delle amministra­zioni ma che vede l’amministra­zione procedente acquisire man mano dalle altre Pa i vari pareri e poi emana il provvedime­nto finale.

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