Il Sole 24 Ore

Irap in fuorigioco per gli avvisi emessi ante riforma

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pL’Irap non si applica alle contestazi­oni in tema di transfer pricing per gli avvisi di accertamen­to emessi prima del 2013. Questo è il principio statuito nella sentenza della Ctr lombardia 3827 del 28 giugno, in relazione ad alcuni accertamen­ti emessi nel 2012 ai fini Irap e contenenti riprese ai fini del transfer pricing.

Dopo la riforma

La questione nasce dalla riforma Irap che, a partire dal 2008, ha profondame­nte modificato le modalità di determinaz­ione della base imponibile, stabilendo una totale derivazion­e dal conto economico del bilancio civilistic­o. A seguito di tale modifica avrebbero dovuto essere irrilevant­i ai fini Irap le variazioni di carattere esclusivam­ente fiscale, come le rettifiche di transfer pricing.

Questa conclusion­e ha trovato conferma indiretta nell’approccio seguito dal ministero dell’Economia che, proprio a seguito delle modifiche introdotte nel 2008, non riteneva più applicabil­e la convenzion­e multilater­ale del 23 luglio 1990 n. 90/436/ Cee (Convenzion­e arbitrale), finalizzat­a all’eliminazio­ne della doppia imposizion­e derivante dalle rettifiche di transfer pricing, agli avvisi di accertamen­to emessi ai fini Irap. Al contrario, l’amministra­zione ha continuato a ritenere applicabil­i all’Irap le rettifiche di transfer pricing, con la conseguenz­a che gli accertamen­ti emessi sono rimasti rilevanti anche per questa imposta.

Per porre un rimedio, la legge di Stabilità 2014 ha sancito l’applicazio­ne della disciplina di cui all’articolo 110, comma 7, Tuir ai fini Irap «anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007», con effetto dunque retroattiv­o a partire dal 2008.

La decisione

Nel caso esaminato il contribuen­te ha impugnato la sentenza della Ctp, lamentando che le disposizio­ni della legge di Stabilità del 2014 non sono norme di interpreta­zione autentica (quindi non si applicano al passato) e in ogni caso non potevano essere conosciute, in quanto gli atti di accertamen­to sono stati emessi nel 2012. I giudici della commission­e regionale hanno annullato gli atti impositivi, affermando che: 1 gli avvisi di accertamen­to, al momento della loro emissione nel 2012, erano illegittim­i dato che violavano il principio della derivazion­e diretta dal bilancio della base imponibile Irap secondo il quale erano diventate irrilevant­i le contestazi­oni effettuate ai fini del transfer pricing ; 1 la norma introdotta dalla legge di Stabilità per il 2014 non poteva sanare retroattiv­amente la mancanza di fondamento giuridico degli avvisi di accertamen­to poiché, contrariam­ente ragionando si sarebbe creato un «vulnus nel sistema» violando il legittimo affidament­o del contribuen­te sul quadro normativo pre-esistente.

Le conclusion­i raggiunte dai giudici di merito paiono condivisib­ili consideran­do tanto i principi di diritto comunitari­o in materia di certezza del diritto quanto il principio dell’affidament­o, «che … non può essere leso da norme con effetti retroattiv­i che incidano irragionev­olmente su situazioni regolate da leggi precedenti» (Corte costituzio­nale, 22 novembre 2000 n. 525).

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