Irap in fuorigioco per gli avvisi emessi ante riforma
pL’Irap non si applica alle contestazioni in tema di transfer pricing per gli avvisi di accertamento emessi prima del 2013. Questo è il principio statuito nella sentenza della Ctr lombardia 3827 del 28 giugno, in relazione ad alcuni accertamenti emessi nel 2012 ai fini Irap e contenenti riprese ai fini del transfer pricing.
Dopo la riforma
La questione nasce dalla riforma Irap che, a partire dal 2008, ha profondamente modificato le modalità di determinazione della base imponibile, stabilendo una totale derivazione dal conto economico del bilancio civilistico. A seguito di tale modifica avrebbero dovuto essere irrilevanti ai fini Irap le variazioni di carattere esclusivamente fiscale, come le rettifiche di transfer pricing.
Questa conclusione ha trovato conferma indiretta nell’approccio seguito dal ministero dell’Economia che, proprio a seguito delle modifiche introdotte nel 2008, non riteneva più applicabile la convenzione multilaterale del 23 luglio 1990 n. 90/436/ Cee (Convenzione arbitrale), finalizzata all’eliminazione della doppia imposizione derivante dalle rettifiche di transfer pricing, agli avvisi di accertamento emessi ai fini Irap. Al contrario, l’amministrazione ha continuato a ritenere applicabili all’Irap le rettifiche di transfer pricing, con la conseguenza che gli accertamenti emessi sono rimasti rilevanti anche per questa imposta.
Per porre un rimedio, la legge di Stabilità 2014 ha sancito l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 110, comma 7, Tuir ai fini Irap «anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007», con effetto dunque retroattivo a partire dal 2008.
La decisione
Nel caso esaminato il contribuente ha impugnato la sentenza della Ctp, lamentando che le disposizioni della legge di Stabilità del 2014 non sono norme di interpretazione autentica (quindi non si applicano al passato) e in ogni caso non potevano essere conosciute, in quanto gli atti di accertamento sono stati emessi nel 2012. I giudici della commissione regionale hanno annullato gli atti impositivi, affermando che: 1 gli avvisi di accertamento, al momento della loro emissione nel 2012, erano illegittimi dato che violavano il principio della derivazione diretta dal bilancio della base imponibile Irap secondo il quale erano diventate irrilevanti le contestazioni effettuate ai fini del transfer pricing ; 1 la norma introdotta dalla legge di Stabilità per il 2014 non poteva sanare retroattivamente la mancanza di fondamento giuridico degli avvisi di accertamento poiché, contrariamente ragionando si sarebbe creato un «vulnus nel sistema» violando il legittimo affidamento del contribuente sul quadro normativo pre-esistente.
Le conclusioni raggiunte dai giudici di merito paiono condivisibili considerando tanto i principi di diritto comunitario in materia di certezza del diritto quanto il principio dell’affidamento, «che … non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti» (Corte costituzionale, 22 novembre 2000 n. 525).