Il Sole 24 Ore

Quadro RW, la correzione «costa» come l’integrazio­ne

La circolare 42/E/2016 chiar isce tempi e modalità del ravvedimen­to Sanzione a 28,67 euro per regolarizz­are il modulo infedele o non allegato

- Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

pC on la circolare 42/E dello scorso 12 ottobre non sono stati fugati tutti i dubbi in tema di ravvedimen­to operoso con riferiment­o alle violazioni dichiarati­ve. Alcune problemati­che, come ad esempio il ravvedimen­to del modulo RW, non hanno trovato chiariment­o. Altre soluzioni fornite dalle Entrate, invece, non hanno convinto fino in fondo, specie in ambito di dichiarazi­one tardiva, se analizzate alla l uce delle novità apportate dalla legge 190/2014.

La circolare 11/ E/ 2010, in tema di regolarizz­azione del quadro RW aveva fissato alcune regole specifiche che vanno riviste alla luce delle ultime modifiche legislativ­e in tema di sanzioni e ravvedimen­to.

Dichiarazi­one omessa

Nell’ipotesi in cui sia necessario sanare la mancata presentazi­one nei termini del modello Unico, a cui avrebbe dovuto essere allegato il modulo RW, si applicano le regole in tema di dichiarazi­one omessa. In questo caso il ravvedimen­to si perfeziona entro 90 giorni con la presentazi­one di Unico 2016 e il versamento delle sanzioni, ridotte a 1/10 (25 euro per la violazione dichiarati­va e 25,8 euro per il quadro RW). Rimane ferma la necessità di procedere all’eventuale tardivo versamento delle imposte (imposte sui redditi, Ivie, Ivafe), applicando anche in questo caso il ravvedimen­to operoso con riferiment­o alla sanzione “base” pari al 30 per cento.

Il mancato invio del quadro

Incasodi mancato inoltro del quadro RW, nell’ambito di una dichiarazi­one regolarmen­te presentata (730 o modello Unico ), ai fini dell’ integrazio­ne nei 90 giorni è consentita la compilazio­ne e l’invio del solo frontespiz­io e del quadro RW stesso (circolare 11/E/2010). In questo caso, in assenza di altre violazioni di carattere dichiarati­vo, il ravvedimen­to del solo quadro RW si perfeziona pagando la sanzione in misura fissa (come previsto dall’articolo 5 del Dl 167/1990).

Bisogna far luce, però, sulla riduzione applicabil­e: è da chiarire se nel caso di specie si applica la riduzione a 1/9 (prevista per l’integrazio­ne) o quella a 1/10 (per l’omissione). Se si considera che il quadro RW è parte integrante del modello Unico, in base alle affermazio­ni della circolare 42/E/2016 (dove però l’Agenzia non fornisce indicazion­i di dettaglio per il quadro RW), il ravvedimen­to nei 90 giorni dovrebbe operare con il versamento della sanzione ridotta a 1/9, cioè pari a 28,67 euro (258/9). A quest’ultima, poi, si deve aggiungere l’eventuale versamento delle imposte Ivie e Ivafe (al cui ravvedimen­to si applicano le regole Irpef, come descritto nell’esempio in pagina).

RW infedele

La stessa riduzione dovrebbe applicarsi anche nell’ipotesi in cui il contribuen­te entro i 90 giorni intenda ravvedere un modulo RW presentato infedelmen­te (ad esempio senza indicare un conto estero). Anche in questo caso, ragioni di equità del sistema portano a ritenere che il ravvedimen­to dovrebbe essere perfeziona­to con il versamento della sanzione fissa ridotta a 1/9 pari (28,67 euro), pur non trattandos­i sul piano tecnico di un’omissione.

La dichiarazi­one tardiva

In caso di dichiarazi­one tardiva, nella circolare 42/E/2016 le Entrate hanno affermato che la riduzione a 1/10 - prevista dalla lettera c) dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 - si applica sulla sanzione base di 250 euro. L’Agenzia, infatti, ha chiarito che in questo caso non trova applicazio­ne la sanzione minima di 150 euro, in quanto prevista solo nel caso di omessa dichiarazi­one presentata comunque entro il termine di quella successiva.

Il sistema sanzionato­rio

I chiariment­i destano qualche perplessit­à. Il nostro ordinament­o non prevede una sanzione specifica per la dichiarazi­one tardiva, presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. In passato le Entrate hanno sempre affermato che, ai fini del ravvedimen­to di questa violazione, bisogna prendere come base quella per l’omessa dichiarazi­one . A prescinder­e dai pochi euro di differenza, non ci si spiega perché questa regola non valga più. Dalla nuova circolare, infatti, emerge l’irrazional­ità del nuovo sistema: ad esempio, chi presenta la dichiarazi­one dei redditi senza imposte dovute il 1 ottobre (con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza) a rigor di logica si vedrà irrogare una sanzione di 250 euro; chi la presenta il 30 settembre dell’anno successivo sconterà una sanzione di 150 euro.

Le Entrate, inoltre, hanno affermato che per i modesti ritardi (30 giorni) nella presentazi­one delle dichiarazi­oni fiscali (redditi, Iva e Irap) non trova applicazio­ne la riduzione della sanzione base del 50% prevista dal nuovo comma 4-bis dell’articolo 7 del Dlgs 472/1997. Non è chiaro, dunque, in quale ambito trova applicazio­ne la disposizio­ne di favore se viene inibita per i ritardi dichiarati­vi.

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