La sanzione disposta in lire viene ridotta senza decimali
pSi devono troncare all’unità, eliminando le cifre decimali, gli importi in euro delle sanzioni fin dall’origine espresse in lire. Si applica, invece, l’arrotondamento al centesimo per le sanzioni disposte in euro. Sono queste le regole, ancora oggi applicabili, stabilite dalla circolare 106/E/2001 in base all’articolo 51 del Dlgs 213/1998.
Pertanto se la sanzione è espressa fin dal principio nella moneta vigente si dovrà procedere con le normali regole dell’arrotondamento. Nell’esempio in pagina la presentazione del modulo RW nei 90 giorni dalla scadenza è punita con una sanzione pari a 258 euro, così stabilita dall’articolo 5 del Dl 167/90. Per cui, in caso di ravvedimento, la riduzione a 1/9 comporta la necessità di versare 28,67 e non 28 euro.
Viceversa, nel caso in cui le sanzioni siano espresse ancora in lire nel testo originario della norma che le dispone, si deve operare per troncamento. Ad esempio, in caso di omesso o errato adempimento della comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, le sanzioni sono quelle che vengono disciplinate dall’articolo 13, comma 2 del Dpr 605/73 la cui misura varia da 400mila fino a 10 milioni di lire. Pertanto, nel caso di definizione agevolata con riduzione della sanzione a 1/3 del minimo (ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs 472/1997) la sanzione sarà pari a 68 euro (cioè 206,58/3), con eliminazione dei decimali.
In ogni caso, comunque, le Entrate nella circolare 27/ E/2013 hanno chiarito che eventuali errori sugli arrotondamenti non inficiano la validità del ravvedimento operoso.