Il Sole 24 Ore

Donazioni dall’estero, tasse limitate

Per la Ctr Marche il criterio di territoria­lità non è abrogato - Il principio vale per i trasferime­nti derivanti da voluntary Il prelievo scatta solo sui beni situati in Italia se chi stipula l’atto risiede oltreconfi­ne

- Laura Ambrosi Fabio Pari

pL a donazione da parte del soggetto residente all’estero sconta l’imposta solo sui beni situati nel territorio italiano. Si tratta di un principio inderogabi­le del nostro ordinament­o. Di conseguenz­a, in presenza di beni collocati oltreconfi­ne, solo una parte del trasferime­nto è assoggetta­ta a tassazione. Ad affermarlo è la commission­e tributaria regionale delle Marche con la sentenza 594/3/2016 (presidente Storti, relatore Bascucci).

La vicenda nasce da un atto di donazione registrato a San Marino, da parte di un soggetto lì residente, in favore di un familiare in Italia. L’agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazio­ne volto al recupero dell’imposta di donazione su tutti i beni trasferiti con tale atto (quote, azioni e crediti) nonostante parte di questi fossero situati fuori dal territorio italiano.

L’ufficio motivava la pretesa facendo riferiment­o all’articolo 55, comma 1-bis del Testo unico sull’imposta di succession­e e donazione (Dlgs 346/1990), in base al quale è obbligator­ia la registrazi­one di tutti gli atti di donazione a beneficio di soggetti residenti in Italia, anche se formati all’estero.

Il contribuen­te impugnava il provvedime­nto davanti al giudice tributario, lamentando un’errata interpreta­zione della norma. La commission­e provincial­e respingeva il ricorso e la sentenza veniva impugnata in appello.

La Ctr, riformando la decisione dei giudici di primo grado, ha fornito i mportanti chiariment­i sul punto.

Innanzitut­to i giudici hanno rilevato che l’oggetto della lite era l’imposta di donazione disciplina­ta dal Dlgs 346/90. Con riguardo alla territoria­lità, l’articolo 2 prevede che in caso di donazione mediante atto rogato all’estero, effettuata da un soggetto non residente, solo i beni presenti in Italia vanno assoggetta­ti a tassazione.

L’ufficio, per motivare la propria tesi difensiva, aveva rilevato che l’articolo 55, richiamand­o le disposizio­ni in materia di imposta di registro, rappresent­ava un’abrogazion­e tacita e interpreta­tiva del criterio di territoria­lità, con la conseguenz­a che tutti i beni donati, anche se esistenti all’estero, dovevano essere tassati in Italia.

I giudici di appello, sul punto, hanno rilevato che l’articolo 55 concerne solo le modalità di registrazi­one, dal momento che anche l’atto di donazione è soggetto a quest’obbligo. Le due imposte (di donazione e di registro) sono ben distinte tra loro e il presuppost­o impositivo dell’imposta di donazione è contenuto solo nel Dlgs 346/90. Di conseguenz­a l’articolo 55 prevede sempliceme­nte un obbligo di registrazi­one in Italia anche per gli atti donazione esteri effettuati in favore di donatari residenti nello Stato, ma tale adempiment­o non influisce sull’assoggetta­mento a imposta di donazione.

Nel caso specifico i beni esteri, quindi, non dovevano scontare alcuna imposta, anche se trasferiti ad un soggetto residente in Italia.

Un’ulteriore conferma in tal senso emerge dalla risoluzion­e 904-3/2015 dell’agenzia delle Si consideran­o nello Stato: i beni e i diritti iscritti in pubblici registri e i diritti reali di godimento relativi; le azioni o quote di società che hanno sede legale o dell’amministra­zione o l’oggetto nello Stato; le obbligazio­ni e i titoli emessi dallo Stato o da società ed enti italiani; i titoli rappresent­ativi di merci esistenti nello Stato; i crediti, le cambiali, i vaglia e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente; i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato, indipenden­temente dalla residenza del debitore. Entrate della Lombardia, secondo la quale l’atto di donazione formato all’estero non rileva ai fini dell’applicazio­ne dell’imposta sulle donazioni per i beni siti fuori dal territorio nazionale.

La decisione appare particolar­mente interessan­te poiché, oltre a essere tra le prime sull’argomento, afferma un principio applicabil­e anche alle possibili donazioni derivanti dalla voluntary disclosure. Non di rado, infatti, oggetto delle regolarizz­azioni sono beni esteri ricevuti in donazione da soggetti esteri: secondo tale interpreta­zione, quindi, non è dovuta alcuna imposta di donazione.

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