Donazioni dall’estero, tasse limitate
Per la Ctr Marche il criterio di territorialità non è abrogato - Il principio vale per i trasferimenti derivanti da voluntary Il prelievo scatta solo sui beni situati in Italia se chi stipula l’atto risiede oltreconfine
pL a donazione da parte del soggetto residente all’estero sconta l’imposta solo sui beni situati nel territorio italiano. Si tratta di un principio inderogabile del nostro ordinamento. Di conseguenza, in presenza di beni collocati oltreconfine, solo una parte del trasferimento è assoggettata a tassazione. Ad affermarlo è la commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza 594/3/2016 (presidente Storti, relatore Bascucci).
La vicenda nasce da un atto di donazione registrato a San Marino, da parte di un soggetto lì residente, in favore di un familiare in Italia. L’agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione volto al recupero dell’imposta di donazione su tutti i beni trasferiti con tale atto (quote, azioni e crediti) nonostante parte di questi fossero situati fuori dal territorio italiano.
L’ufficio motivava la pretesa facendo riferimento all’articolo 55, comma 1-bis del Testo unico sull’imposta di successione e donazione (Dlgs 346/1990), in base al quale è obbligatoria la registrazione di tutti gli atti di donazione a beneficio di soggetti residenti in Italia, anche se formati all’estero.
Il contribuente impugnava il provvedimento davanti al giudice tributario, lamentando un’errata interpretazione della norma. La commissione provinciale respingeva il ricorso e la sentenza veniva impugnata in appello.
La Ctr, riformando la decisione dei giudici di primo grado, ha fornito i mportanti chiarimenti sul punto.
Innanzitutto i giudici hanno rilevato che l’oggetto della lite era l’imposta di donazione disciplinata dal Dlgs 346/90. Con riguardo alla territorialità, l’articolo 2 prevede che in caso di donazione mediante atto rogato all’estero, effettuata da un soggetto non residente, solo i beni presenti in Italia vanno assoggettati a tassazione.
L’ufficio, per motivare la propria tesi difensiva, aveva rilevato che l’articolo 55, richiamando le disposizioni in materia di imposta di registro, rappresentava un’abrogazione tacita e interpretativa del criterio di territorialità, con la conseguenza che tutti i beni donati, anche se esistenti all’estero, dovevano essere tassati in Italia.
I giudici di appello, sul punto, hanno rilevato che l’articolo 55 concerne solo le modalità di registrazione, dal momento che anche l’atto di donazione è soggetto a quest’obbligo. Le due imposte (di donazione e di registro) sono ben distinte tra loro e il presupposto impositivo dell’imposta di donazione è contenuto solo nel Dlgs 346/90. Di conseguenza l’articolo 55 prevede semplicemente un obbligo di registrazione in Italia anche per gli atti donazione esteri effettuati in favore di donatari residenti nello Stato, ma tale adempimento non influisce sull’assoggettamento a imposta di donazione.
Nel caso specifico i beni esteri, quindi, non dovevano scontare alcuna imposta, anche se trasferiti ad un soggetto residente in Italia.
Un’ulteriore conferma in tal senso emerge dalla risoluzione 904-3/2015 dell’agenzia delle Si considerano nello Stato: i beni e i diritti iscritti in pubblici registri e i diritti reali di godimento relativi; le azioni o quote di società che hanno sede legale o dell’amministrazione o l’oggetto nello Stato; le obbligazioni e i titoli emessi dallo Stato o da società ed enti italiani; i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; i crediti, le cambiali, i vaglia e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente; i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato, indipendentemente dalla residenza del debitore. Entrate della Lombardia, secondo la quale l’atto di donazione formato all’estero non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni per i beni siti fuori dal territorio nazionale.
La decisione appare particolarmente interessante poiché, oltre a essere tra le prime sull’argomento, afferma un principio applicabile anche alle possibili donazioni derivanti dalla voluntary disclosure. Non di rado, infatti, oggetto delle regolarizzazioni sono beni esteri ricevuti in donazione da soggetti esteri: secondo tale interpretazione, quindi, non è dovuta alcuna imposta di donazione.