Il Sole 24 Ore

Rimborso delle sanzioni definite se l’atto decade

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pVanno restituite al contribuen­te le sanzioni definite in misura agevolata prima di instaurare il giudizio tributario se l’atto impositivo contrasta con il diritto comunitari­o e, per questo motivo, il fisco ha concesso lo sgravio integrale. E questo anche se la Cassazione esclude la possibilit­à per il contribuen­te di ottenere la restituzio­ne delle somme pagate. Così si è espressa la Ctr Lazio con la sentenza 4639/02/16 (presidente Liotta, relatore Moliterni).

Un’associazio­ne di diritto austriaco riceve in Italia nel 2011 un lascito testamenta­rio e l’ufficio le notifica un avviso di liquidazio­ne per avere omesso il pagamento dell’imposta sulle succession­i.

La contribuen­te definisce in via agevolata le sole sanzioni e, in seguito, si oppone davanti al- la Ctp, perché l’imposta sulle succession­i non sarebbe dovuta grazie all’esenzione prevista per le associazio­ni europee dalla legge 97/2013 (approvata proprio per rimuovere un contrasto con la disciplina europea).

Nelle more della convocazio­ne in udienza il fisco si rende conto dell’errore, emette un provvedime­nto di sgravio integrale e rivolge altresì domanda al giudice per fare dichiarare la cessata materia del contendere.

Il giudice dichiara così l’estinzione del processo e, di conseguenz­a, condanna l’amministra­zione sia al pagamen- to delle spese di giudizio che alla rifusione alla contribuen­te delle sanzioni già definite in misura agevolata.

L’ufficio non ci sta e ricorre in appello. Per il fisco le somme versate per la definizion­e agevolata delle sanzioni non sarebbero rimborsabi­li in quanto regolate in via definitiva e, dunque, “sganciate” dall’esito del processo. La contribuen­te resiste insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.

La Ctr sconfessa la richiesta dell’amministra­zione per i seguenti motivi: 1 in caso di definizion­e agevo- lata delle sanzioni gli importi devono essere restituiti entro 90 giorni dall’amministra­zione se la somma corrispost­a eccede quella che risulta dovuta (la non rimborsabi­lità delle sanzioni definite in via agevolata non è prevista dalla norma ma è sancita solo dalla giurisprud­enza, tuttora concorde nel ritenere che il pagamento estingue irrevocabi­lmente la pretesa sanzionato­ria); 1 se nel corso del giudizio l’amministra­zione, a seguito dell’eliminazio­ne da parte del legislator­e di una norma in contrasto con l’ordinament­o comunita- rio, emette un provvedime­nto di sgravio integrale l’atto già notificato è da considerar­si inesistent­e (tamquam non esset).

Dalla sentenza emergono, dunque, due principi: e il giudice, in caso di contrasto, è sempre obbligato ad applicare la norma comunitari­a in quanto l’ordinament­o interno è di grado inferiore; r l’amministra­zione non può trattenere le somme percepite in contrasto con il diritto Ue, in quanto non può violare il principio di non discrimina­zione in base alla nazionalit­à e di libera circolazio­ne dei capitali, né ci sono norme che prevedono la “irripetibi­lità” delle somme.

IL PRINCIPIO Secondo la Ctr Lazio l’Agenzia non può trattenere gli importi percepiti in violazione del diritto dell’Unione europea

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