Rimborso delle sanzioni definite se l’atto decade
pVanno restituite al contribuente le sanzioni definite in misura agevolata prima di instaurare il giudizio tributario se l’atto impositivo contrasta con il diritto comunitario e, per questo motivo, il fisco ha concesso lo sgravio integrale. E questo anche se la Cassazione esclude la possibilità per il contribuente di ottenere la restituzione delle somme pagate. Così si è espressa la Ctr Lazio con la sentenza 4639/02/16 (presidente Liotta, relatore Moliterni).
Un’associazione di diritto austriaco riceve in Italia nel 2011 un lascito testamentario e l’ufficio le notifica un avviso di liquidazione per avere omesso il pagamento dell’imposta sulle successioni.
La contribuente definisce in via agevolata le sole sanzioni e, in seguito, si oppone davanti al- la Ctp, perché l’imposta sulle successioni non sarebbe dovuta grazie all’esenzione prevista per le associazioni europee dalla legge 97/2013 (approvata proprio per rimuovere un contrasto con la disciplina europea).
Nelle more della convocazione in udienza il fisco si rende conto dell’errore, emette un provvedimento di sgravio integrale e rivolge altresì domanda al giudice per fare dichiarare la cessata materia del contendere.
Il giudice dichiara così l’estinzione del processo e, di conseguenza, condanna l’amministrazione sia al pagamen- to delle spese di giudizio che alla rifusione alla contribuente delle sanzioni già definite in misura agevolata.
L’ufficio non ci sta e ricorre in appello. Per il fisco le somme versate per la definizione agevolata delle sanzioni non sarebbero rimborsabili in quanto regolate in via definitiva e, dunque, “sganciate” dall’esito del processo. La contribuente resiste insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
La Ctr sconfessa la richiesta dell’amministrazione per i seguenti motivi: 1 in caso di definizione agevo- lata delle sanzioni gli importi devono essere restituiti entro 90 giorni dall’amministrazione se la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta (la non rimborsabilità delle sanzioni definite in via agevolata non è prevista dalla norma ma è sancita solo dalla giurisprudenza, tuttora concorde nel ritenere che il pagamento estingue irrevocabilmente la pretesa sanzionatoria); 1 se nel corso del giudizio l’amministrazione, a seguito dell’eliminazione da parte del legislatore di una norma in contrasto con l’ordinamento comunita- rio, emette un provvedimento di sgravio integrale l’atto già notificato è da considerarsi inesistente (tamquam non esset).
Dalla sentenza emergono, dunque, due principi: e il giudice, in caso di contrasto, è sempre obbligato ad applicare la norma comunitaria in quanto l’ordinamento interno è di grado inferiore; r l’amministrazione non può trattenere le somme percepite in contrasto con il diritto Ue, in quanto non può violare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e di libera circolazione dei capitali, né ci sono norme che prevedono la “irripetibilità” delle somme.
IL PRINCIPIO Secondo la Ctr Lazio l’Agenzia non può trattenere gli importi percepiti in violazione del diritto dell’Unione europea