Il rappresentante doganale non risponde per l’Iva
pLa responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto è prevista esclusivamente per i dazi doganali e non si estende anche al pagamento dell’Iva all’importazione. È questa la conclusione alla quale è giunta la Ctp di Varese con la sentenza 523/12/2016 (presidente Novik, relatore Donzelli), tornando sul tema della responsabilità degli agenti doganali relativamente al pagamento dei dazi derivanti dalle operazioni eseguite in veste di rappresentanti indiretti dell’importatore.
Il contenzioso in esame traeva origine dalla notifica da parte delle Dogane e dei Monopoli di un avviso con il quale veniva richiesto il pagamento dell’Iva (oltre a interessi e sanzioni) a una società importa- trice di telefoni cellulari e solidalmente al centro di assistenza doganale, in qualità di suo rappresentante doganale.
Quest’ultimo, infatti, aveva assolto al pagamento dell’Iva mediante il meccanismo del reverse charge. Secondo l’ufficio questa modalità non è prevista per l’importazione dei beni in questione e, pertanto, l’Iva era stata considerata non versata.
Richiamando la Cassazione, i giudici di primo grado sono pervenuti alla conclusione che il rappresentante indiretto non ha alcuna responsabilità in merito al pagamento dell’Iva.
Di regola, infatti, è obbligato al versamento dei dazi in solido con l’importatore rappresentato (articoli 201, comma 3, e 202 del regolamento Cee 2913/1992, adesso articoli 77 e 79 del rego- lamento Ce 952/2013).
Secondo la Ctp, che ha accolto il ricorso presentato dal centro di assistenza doganale e ha confermato la responsabilità esclusiva della società importatrice, ciò deriva dal carattere unitario dell’Iva e dalla sua natura di tributo interno, come tale non assimilabile ai dazi doganali, benché normalmente liquidata e assolta unitamente ai dazi all’importazione e con le stesse modalità applicative. Pertanto, esula dal concetto di obbligazione doganale in relazione alla quale la normativa doganale comunitaria fissa il principio della responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto.
Infatti, il contenuto dell’obbligazione doganale all’importazione è sempre stato definito dal codice doganale come «l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione» (articolo 5, numero 18) del regolamento Ce 952/2013).
A loro volta i dazi all’importazione sono sempre stati definiti come «i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci» (articolo 5, numero 20), regolamento Ce 952/2013).
L’Iva pertanto, non rientra nella definizione di dazio all’importazione fornita dal legislatore doganale e, dunque, non può formare oggetto dell’obbligazione doganale e della connessa responsabilità del rappresentante i ndiretto. In quanto tributo i nterno, l’Iva forma oggetto di un’autonoma obbligazione tributaria distinta dall’obbligazione doganale e ad essa non assimilabile.
Del resto, anche la normativa Iva (sia comunitaria che nazionale) non individua soggetti diversi dall’importatore come debitori dell’imposta dovuta.