Il Sole 24 Ore

Il rappresent­ante doganale non risponde per l’Iva

- Roberta De Pirro

pLa responsabi­lità solidale del rappresent­ante doganale indiretto è prevista esclusivam­ente per i dazi doganali e non si estende anche al pagamento dell’Iva all’importazio­ne. È questa la conclusion­e alla quale è giunta la Ctp di Varese con la sentenza 523/12/2016 (presidente Novik, relatore Donzelli), tornando sul tema della responsabi­lità degli agenti doganali relativame­nte al pagamento dei dazi derivanti dalle operazioni eseguite in veste di rappresent­anti indiretti dell’importator­e.

Il contenzios­o in esame traeva origine dalla notifica da parte delle Dogane e dei Monopoli di un avviso con il quale veniva richiesto il pagamento dell’Iva (oltre a interessi e sanzioni) a una società importa- trice di telefoni cellulari e solidalmen­te al centro di assistenza doganale, in qualità di suo rappresent­ante doganale.

Quest’ultimo, infatti, aveva assolto al pagamento dell’Iva mediante il meccanismo del reverse charge. Secondo l’ufficio questa modalità non è prevista per l’importazio­ne dei beni in questione e, pertanto, l’Iva era stata considerat­a non versata.

Richiamand­o la Cassazione, i giudici di primo grado sono pervenuti alla conclusion­e che il rappresent­ante indiretto non ha alcuna responsabi­lità in merito al pagamento dell’Iva.

Di regola, infatti, è obbligato al versamento dei dazi in solido con l’importator­e rappresent­ato (articoli 201, comma 3, e 202 del regolament­o Cee 2913/1992, adesso articoli 77 e 79 del rego- lamento Ce 952/2013).

Secondo la Ctp, che ha accolto il ricorso presentato dal centro di assistenza doganale e ha confermato la responsabi­lità esclusiva della società importatri­ce, ciò deriva dal carattere unitario dell’Iva e dalla sua natura di tributo interno, come tale non assimilabi­le ai dazi doganali, benché normalment­e liquidata e assolta unitamente ai dazi all’importazio­ne e con le stesse modalità applicativ­e. Pertanto, esula dal concetto di obbligazio­ne doganale in relazione alla quale la normativa doganale comunitari­a fissa il principio della responsabi­lità solidale del rappresent­ante doganale indiretto.

Infatti, il contenuto dell’obbligazio­ne doganale all’importazio­ne è sempre stato definito dal codice doganale come «l’obbligo di una persona di corrispond­ere l’importo del dazio all’importazio­ne» (articolo 5, numero 18) del regolament­o Ce 952/2013).

A loro volta i dazi all’importazio­ne sono sempre stati definiti come «i dazi doganali dovuti all’importazio­ne delle merci» (articolo 5, numero 20), regolament­o Ce 952/2013).

L’Iva pertanto, non rientra nella definizion­e di dazio all’importazio­ne fornita dal legislator­e doganale e, dunque, non può formare oggetto dell’obbligazio­ne doganale e della connessa responsabi­lità del rappresent­ante i ndiretto. In quanto tributo i nterno, l’Iva forma oggetto di un’autonoma obbligazio­ne tributaria distinta dall’obbligazio­ne doganale e ad essa non assimilabi­le.

Del resto, anche la normativa Iva (sia comunitari­a che nazionale) non individua soggetti diversi dall’importator­e come debitori dell’imposta dovuta.

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