Il Sole 24 Ore

Società cancellate, il liquidator­e non può riassumere il giudizio

- Marco Ligrani

pLa cancellazi­one di una società di capitali dal registro delle imprese, avvenuta prima del 13 dicembre 2014, comporta il venir meno del rapporto di rappresent­anza in capo all’ultimo liquidator­e che, per questo motivo, non è legittimat­o a riassumere il giudizio in nome e per conto della società. Questo anche se, prima della cancellazi­one, l’assemblea lo ha espressame­nte autorizzat­o. È questo il principio affermato dalla Ctr Liguria nella sentenza 718/3/16 (presidente Celle, relatore Semino), la quale ha affrontato la delicata questione delle conseguenz­e processual­i della cessazione delle società di capitali, nel contesto di un giudizio di riassunzio­ne conseguent­e a un rinvio disposto dalla Cassazione.

La vicenda ha per oggetto una lite da rimborso a seguito di un diniego opposto dall’agenzia delle Dogane, che aveva contestato l’errata classifica­zione di alcuni prodotti in base alla nomenclatu­ra combinata e la conseguent­e richiesta di restituzio­ne dei maggiori dazi all’importazio­ne pagati. Dopo che le ragioni della società erano state accolte sia in primo che in secondo grado, la Cassazione aveva riscontrat­o un vizio motivazion­ale nella sentenza di appello, rimettendo la causa ad altra sezione della commission­e ligure.

Il giudizio veniva riassunto dall’ultimo legale rappresent­ante della società, in nome e per conto di essa, la quale prima del 13 dicembre 2014 (pertanto nella vigenza del vecchio testo dell’articolo 2495 del Codice civile) era stata cancellata dal registro imprese. Ecco perché l’ufficio aveva invocato l’inammissib­ili- tà dell’atto di riassunzio­ne per difetto di legittimaz­ione ad agire in capo all’ultimo liquidator­e, essendo venuto meno il rapporto di rappresent­anza.

I giudici liguri hanno accolto il rilievo, in quanto l’articolo 2495, nel testo all’epoca vigente, comporta l’immediata estinzione delle società di capitali all’atto della cancellazi­one.

Diversamen­te da quanto accade per le società cessate dopo quella data (per le quali la riforma introdotta dal Dlgs 175/2014 differisce di cinque anni gli effetti della cessazione, anche ai fini processual­i), nel caso di cancellazi­one precedente al 13 dicembre 2014 l’effetto è immediato, per cui all’ultimo liquidator­e è preclusa ogni possibilit­à di agire in nome e per conto della società. Risulta, dunque, del tutto irrilevant­e, a questi fini, la delibera con cui l’assemblea, prima della cancellazi­one, abbia autorizzat­o l’ultimo legale rappresent­ante a difendere la società anche dopo la cessazione.

Diverso è il caso in cui ad agire sia il delegato degli ex soci: i giudici lo hanno distinto dal liquidator­e oggetto della causa, dal momento che - come confermato dalla Cassazione 16974/14 - a seguito della cancellazi­one della società la legittimaz­ione sostanzial­e e processual­e si trasferisc­e automatica­mente ad essi.

La sentenza si inserisce nel solco della giurisprud­enza di merito che, muovendo dallo stesso presuppost­o (ossia la perdita di legittimaz­ione passiva della società estinta), a parti invertite ha dichiarato inammissib­ile l’appello proposto nei confronti di una Srl cancellata dal registro imprese (si veda Il Sole 24 Ore del 5 settembre).

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