Società cancellate, il liquidatore non può riassumere il giudizio
pLa cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, avvenuta prima del 13 dicembre 2014, comporta il venir meno del rapporto di rappresentanza in capo all’ultimo liquidatore che, per questo motivo, non è legittimato a riassumere il giudizio in nome e per conto della società. Questo anche se, prima della cancellazione, l’assemblea lo ha espressamente autorizzato. È questo il principio affermato dalla Ctr Liguria nella sentenza 718/3/16 (presidente Celle, relatore Semino), la quale ha affrontato la delicata questione delle conseguenze processuali della cessazione delle società di capitali, nel contesto di un giudizio di riassunzione conseguente a un rinvio disposto dalla Cassazione.
La vicenda ha per oggetto una lite da rimborso a seguito di un diniego opposto dall’agenzia delle Dogane, che aveva contestato l’errata classificazione di alcuni prodotti in base alla nomenclatura combinata e la conseguente richiesta di restituzione dei maggiori dazi all’importazione pagati. Dopo che le ragioni della società erano state accolte sia in primo che in secondo grado, la Cassazione aveva riscontrato un vizio motivazionale nella sentenza di appello, rimettendo la causa ad altra sezione della commissione ligure.
Il giudizio veniva riassunto dall’ultimo legale rappresentante della società, in nome e per conto di essa, la quale prima del 13 dicembre 2014 (pertanto nella vigenza del vecchio testo dell’articolo 2495 del Codice civile) era stata cancellata dal registro imprese. Ecco perché l’ufficio aveva invocato l’inammissibili- tà dell’atto di riassunzione per difetto di legittimazione ad agire in capo all’ultimo liquidatore, essendo venuto meno il rapporto di rappresentanza.
I giudici liguri hanno accolto il rilievo, in quanto l’articolo 2495, nel testo all’epoca vigente, comporta l’immediata estinzione delle società di capitali all’atto della cancellazione.
Diversamente da quanto accade per le società cessate dopo quella data (per le quali la riforma introdotta dal Dlgs 175/2014 differisce di cinque anni gli effetti della cessazione, anche ai fini processuali), nel caso di cancellazione precedente al 13 dicembre 2014 l’effetto è immediato, per cui all’ultimo liquidatore è preclusa ogni possibilità di agire in nome e per conto della società. Risulta, dunque, del tutto irrilevante, a questi fini, la delibera con cui l’assemblea, prima della cancellazione, abbia autorizzato l’ultimo legale rappresentante a difendere la società anche dopo la cessazione.
Diverso è il caso in cui ad agire sia il delegato degli ex soci: i giudici lo hanno distinto dal liquidatore oggetto della causa, dal momento che - come confermato dalla Cassazione 16974/14 - a seguito della cancellazione della società la legittimazione sostanziale e processuale si trasferisce automaticamente ad essi.
La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza di merito che, muovendo dallo stesso presupposto (ossia la perdita di legittimazione passiva della società estinta), a parti invertite ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti di una Srl cancellata dal registro imprese (si veda Il Sole 24 Ore del 5 settembre).