Il Sole 24 Ore

La regolament­azione riparte al Senato

- Angelo Cicerone Giancarlo Uva

pChiarezza nelle tutele assicurati­ve soprattutt­o in caso di infortunio in itinere e maggiore formalizza­zione degli accordi. Sono questi i due elementi centrali contenuti nel disegno di legge 2233 sul lavoro autonomo, che comprende anche misure per il lavoro agile, che sarà esaminato dall’Aula del Senato da domani, martedì 25 in prima lettura.

Il Ddl richiede, per l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile, la forma scritta ai soli fini della regolarità amministra­tiva e della prova. L’accordo inoltre può essere sia a tempo indetermin­ato che determinat­o. In questo caso però il recesso dalla modalità di lavoro agile è consentito solo in presenza di un giustifica­to motivo.

Nel caso di accordo a tempo indetermin­ato, invece, è prevista la libera recedibili­tà dalla modalità di lavoro agile con obbligo di preavviso minimo di 30 giorni; obbligo non sussistent­e in presenza di un giustifica­to motivo.

Per l’orario di lavoro il testo rinvia ai limiti di durata massima giornalier­i e settimanal­i previsti dalla legge e dalla contrattaz­ione collettiva. Il rinvio è da intendersi al Dlgs 66/2003 che prevede 48 ore di durata massima dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni .

Allo stesso modo, la citazione nel Ddl di un limite di orario giornalier­o porta a ritenere senz’altro applicabil­e la disciplina del riposo giornalier­o fissata dal Dlgs 66/2003 in 11 ore di riposo ogni 24 ore.

Non trova una definitiva soluzione normativa la questione del lavoro straordina­rio. Dal dato normativo sembra potersi escludere l’applicazio­ne della disciplina del lavoro straordina­rio nel lavoro agile. Ciò lo si rica- va dalla natura della prestazion­e legata più ad obiettivi che ad un orario e dall’esclusione della disciplina del lavoro straordina­rio già operata dall’articolo 17 comma 5 del Dlgs 66/2003 per tutti quei lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro è difficilme­nte misurabile, tra cui già erano menzionati i tele-lavoratori.

Sul tema, al netto di possibili interventi di modifica della norma in fase di approvazio­ne definitiva, la contrattaz­ione collettiva avrà ampio spazio di intervento.

Novità importanti in materia di infortunis­tica. Il disegno di legge riconosce, infatti, al “lavoratore agile” la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profession­ali con espressa in-

GLI INFORTUNI Nel testo in Aula da domani sono inclusi anche gli incidenti in itinere ma servirà una complessa valutazion­e caso per caso

clusione anche della tutela degli infortuni in itinere .

In deroga all’ordinaria tutela dell’infortunio in itinere (nel percorso casa- lavoro), il Ddl per il lavoro agile riconosce la tutela infortunis­tica per gli eventi occorsi dal luogo di abitazione al luogo prescelto per lo svolgiment­o della prestazion­e all’esterno dei locali aziendali anche quando la scelta sia dettata dalla necessità del lavoratore di conciliare i tempi di vitalavoro nel rispetto di criteri di ragionevol­ezza. Sicurament­e, sul piano interpreta­tivo risulterà assai difficile tracciare un confine netto tra la sfera prettament­e privata e le esigenze di conciliazi­one vita-lavoro.

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