La regolamentazione riparte al Senato
pChiarezza nelle tutele assicurative soprattutto in caso di infortunio in itinere e maggiore formalizzazione degli accordi. Sono questi i due elementi centrali contenuti nel disegno di legge 2233 sul lavoro autonomo, che comprende anche misure per il lavoro agile, che sarà esaminato dall’Aula del Senato da domani, martedì 25 in prima lettura.
Il Ddl richiede, per l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile, la forma scritta ai soli fini della regolarità amministrativa e della prova. L’accordo inoltre può essere sia a tempo indeterminato che determinato. In questo caso però il recesso dalla modalità di lavoro agile è consentito solo in presenza di un giustificato motivo.
Nel caso di accordo a tempo indeterminato, invece, è prevista la libera recedibilità dalla modalità di lavoro agile con obbligo di preavviso minimo di 30 giorni; obbligo non sussistente in presenza di un giustificato motivo.
Per l’orario di lavoro il testo rinvia ai limiti di durata massima giornalieri e settimanali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il rinvio è da intendersi al Dlgs 66/2003 che prevede 48 ore di durata massima dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni .
Allo stesso modo, la citazione nel Ddl di un limite di orario giornaliero porta a ritenere senz’altro applicabile la disciplina del riposo giornaliero fissata dal Dlgs 66/2003 in 11 ore di riposo ogni 24 ore.
Non trova una definitiva soluzione normativa la questione del lavoro straordinario. Dal dato normativo sembra potersi escludere l’applicazione della disciplina del lavoro straordinario nel lavoro agile. Ciò lo si rica- va dalla natura della prestazione legata più ad obiettivi che ad un orario e dall’esclusione della disciplina del lavoro straordinario già operata dall’articolo 17 comma 5 del Dlgs 66/2003 per tutti quei lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro è difficilmente misurabile, tra cui già erano menzionati i tele-lavoratori.
Sul tema, al netto di possibili interventi di modifica della norma in fase di approvazione definitiva, la contrattazione collettiva avrà ampio spazio di intervento.
Novità importanti in materia di infortunistica. Il disegno di legge riconosce, infatti, al “lavoratore agile” la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con espressa in-
GLI INFORTUNI Nel testo in Aula da domani sono inclusi anche gli incidenti in itinere ma servirà una complessa valutazione caso per caso
clusione anche della tutela degli infortuni in itinere .
In deroga all’ordinaria tutela dell’infortunio in itinere (nel percorso casa- lavoro), il Ddl per il lavoro agile riconosce la tutela infortunistica per gli eventi occorsi dal luogo di abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali anche quando la scelta sia dettata dalla necessità del lavoratore di conciliare i tempi di vitalavoro nel rispetto di criteri di ragionevolezza. Sicuramente, sul piano interpretativo risulterà assai difficile tracciare un confine netto tra la sfera prettamente privata e le esigenze di conciliazione vita-lavoro.