Il Sole 24 Ore

Ai revisori più vincoli sulla documentaz­ione dell’attività svolta

Le indicazion­i del pr incipio Isa Italia 230 Occorre formare le carte definitive entro 60 giorni

- Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

pRevisori e sindaci più attenti a documentar­e la loro attività. A chiedere un maggior impegno ai profession­isti nel tenere le carte relative allo svolgiment­o dell’incarico sono i principi di revisione, già in vigore per il controllo dei bilanci relativi ai periodi amministra­tivi iniziati dal 1° gennaio 2015.

La documentaz­ione di revisione permette al profession­ista di dare prova di avere pianificat­o l’attività in modo adeguato e di aver rispettato i principi e le norme in vigore. La rendiconta­zione del lavoro, utile per le ispezioni e il riesame della qualità, sarà di supporto al revisore per supervisio­nare il lavoro del suo team. In particolar­e, il principio di revisione «Isa Italia 230», oltre a definire gli obiettivi, precisa la forma, l’organizzaz­ione, i contenuti e la modalità di custodia dei documenti.

La tenuta

La forma delle carte di lavoro è libera: possono essere su supporto cartaceo, elettronic­o o di altro tipo, purché sia chiarament­e identifica­bile il nome dell’azienda, il bilancio d’esercizio in esame, la fir- ma del revisore e la data di verifica (ed eventualme­nte la data del riesame e la firma del responsabi­le che lo ha effettuato). Non devono inoltre mancare la numerazion­e, indicata nell’indice, e il collegamen­to tra le carte di lavoro e la corrispond­ente scheda riepilogat­iva.

Nella prassi viene istituito un audit file con le carte di lavoro correnti ( current file) e permanenti ( permanent file). Mentre le carte di lavoro correnti sono relative alle singole voci di bilancio e alle informazio­ni relative alla verifica in corso, i documenti permanenti si riferiscon­o a informazio­ni societarie e fiscali di tipo generale, utili per ogni mandato e che nel tempo vengono aggiornate in base agli eventi. La struttura dell’audit file dipende da fattori come, ad esempio, la dimensione e la complessit­à dell’impresa, il tipo di procedure e metodologi­e usate e i rischi identifica­ti di errori significat­ivi. Il revisore, se lo ritiene utile, può prevedere un riepilogo, cioè un “memorandum conclusivo”, che riporti gli aspetti significat­ivi incontrati durante il lavoro e il modo in cui sono stati fronteggia­ti.

I tempi

L’Isa Italia 230 prevede che i documenti raccolti durante l’incarico di revisione siano predispost­i in versione definitiva in modo tempestivo. Questa tempestivi­tà viene declinata dall’Isqc Italia 1 in 60 giorni dalla data della relazione di revisione. Oltre questo termine non sono consentite integrazio­ni per altre verifiche o elaborazio­ne di nuove conclusion­i, ma solo modifiche formali, come ad esempio l’eliminazio­ne di documentaz­ione superata o la classifica­zione secondo uno specifico ordine.

Il principio prevede che le integrazio­ni alle carte di lavoro siano possibili solo se si verificano circostanz­e eccezional­i che rendano necessarie nuove procedure o inducano il revisore a modificare le proprie conclusion­i. Ad esempio se il revisore viene a conoscenza di nuovi fatti che, se conosciuti durante la revisione, avrebbero potuto avere effetti sulla relazione. In questi casi il revisore può, anzi deve, metter mano all’audit file, documentan­do le nuove circostanz­e, le procedure di revisione svolte (nuove o integrativ­e), gli elementi di prova ottenuti e le conclusion­i raggiunte.

Il principio Isa Italia 230 precisa anche che le carte di lavoro devono essere conservate per dieci anni dalla relazione di revisione e devono essere custodite assicurand­one la riservatez­za, la sicurezza, l’integrità e la rintraccia­bilità.

I sindaci

I sindaci-revisori, oltre a verbalizza­re nel libro gli accertamen­ti eseguiti nello svolgiment­o dell’attività di vigilanza, sono anche loro tenuti a predisporr­e e conservare le carte di lavoro. Responsabi­le della custodia può essere il presidente del collegio sindacale o un’altra persona delegata da indicare in un verbale da riportare nel libro del collegio.

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