Il Sole 24 Ore

La rendiconta­zione aiuta a superare i controlli di qualità

Dopo il Dlgs 135/2016

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pI profession­isti incaricati della revisione che non documentan­o la loro attività in modo adeguato rischiano di finire nel mirino del ministero dell’Economia e della Consob. Questi enti sono infatti incaricati di svolgere il controllo della qualità sui revisori e sui componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale. I loro poteri sono stati rivisti dal Dlgs 135/2016, che, in attuazione della direttiva 2014/56/Ue, ha modificato il decreto 39/2010.

Il mancato rispetto del principio Isa Italia 230 sulla tenuta delle carte di lavoro è uno dei fattori che può far scattare le sanzioni previste dagli articoli 24 e 26 del decreto legislativ­o 39/2010. Mentre la corretta rendiconta­zione dell’attività svolta è anche un’arma per provare, più in generale, di aver eseguito il proprio lavoro in modo adeguato.

In particolar­e, se riscontra delle irregolari­tà e se i profession­isti non effettuano le correzioni indicate, il ministero può applicare queste sanzioni: 1 l’avvertimen­to, che impone al responsabi­le della violazione di cessare il comportame­nto e di astenersi dal ripeterlo; 1 la dichiarazi­one nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti; 1 la censura, che consiste in una dichiarazi­one pubblica di biasimo, che indica la persona responsabi­le e la natura della violazione; 1 la sanzione pecuniaria da mille a 150mila euro; 1 la sospension­e dal registro dei revisori, per un periodo non superiore a tre anni, del profession­ista responsabi­le delle irregolari­tà connesse all’incarico di revisione; 1 la revoca di uno o più incari- chi di revisione; 1 il divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a tre anni; 1 la cancellazi­one dal registro.

Se il revisore non paga la sanzione pecuniaria, il ministero dell’Economia può cancellarl­o dal registro. In questo caso, la reiscrizio­ne non potrà avvenire prima di sei anni dal provvedime­nto di cancellazi­one. Inoltre il ministero, in relazione alla gravità del fatto, può disporre una sospension­e cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

LE PENALITÀ Il ministero dell’Economia e la Consob possono irrogare sanzioni ai revisori che non rispettano i requisiti indicati

Le sanzioni sono applicate con provvedime­nto motivato, previa contestazi­one degli addebiti e valutate le deduzioni presentate. La portata della sanzione o del provvedime­nto amministra­tivo è definita tenendo conto di elementi come la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabi­lità, la solidità finanziari­a del responsabi­le e il livello di cooperazio­ne con l’autorità vigilante. La sanzione pecuniaria può essere ridotta se il pagamento avviene entro 30 giorni dalle comunicazi­oni di legge. Il ministero pubblica inoltre sul sito istituzion­ale della revisione legale ( www.revisionel­egale.mef.gov.it) le sanzioni irrogate, con le informazio­ni sul tipo e la natura della violazione e i dati della persona sanzionata.

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