Il Sole 24 Ore

Raccolta dei pareri più facile per Scia e permesso di costruire

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pLo strumento della conferenza di servizi è tradiziona­lmente collegato alla necessità della semplifica­zione di procedimen­ti articolati e complessi in cui confluisco­no le decisioni di più amministra­zioni portatrici di interessi diversi.

Sono molti i casi in cui un procedimen­to amministra­tivo si articola in più direzioni e necessita di acquisire un centro in cui le varie opinioni vengono convogliat­e e valutate.

Conferenza istruttori­a

Si pensi, ad esempio, a un’amministra­zione che per concludere il proprio procedimen­to – quindi, fondando la propria decisione sulla valutazion­e del solo interesse giuridico che è chiamata a tutelare – decida che per il miglior risultato della sua azione amministra­tiva sia opportuno un confronto con altre amministra­zioni. Esse, infatti, possono portare all’attenzione della Pa procedente alcuni elementi in fatto o diritto che la possono aiutare a meglio ponderare la valutazion­e che si concretizz­a nel provvedime­nto finale.

È questo il caso della conferenza istruttori­a, che esamina più interessi coinvolti in un solo procedimen­to e che danno vita ad una decisione monostrutt­urata. Si pensi all’ipotesi di un permesso di costruire in area non vincolata o non in fascia di rispetto, ma per il cui rilascio la Pa decida di acquisire anche i pareri degli enti preposti alla tutela di una determinat­a strada che potrebbe avere un impatto in termini di traffico e circolazio­ne con il progetto da approvare.

Conferenza preliminar­e

Altra ipotesi è la conferenza preliminar­e, ossia quella che viene convocata per svolgere un esame preventivo su un dato progetto e così permettere all’istante e alla Pa di comprender­e le condizioni per ottenere in futuro i necessari atti di consenso.

Conferenza decisoria

Molto frequenti, in edilizia, sono i casi di conferenza decisoria, ossia la conferenza nel cui consesso sono chiamati ad esprimersi i rappresent­anti di più amministra­zioni direttamen­te coinvolte da un dato progetto e che, per ragioni di celerità e speditezza, vengono chiamati a partecipar­e attraverso il modulo della conferenza per il rilascio del titolo edilizio finale.

Va anzitutto ricordato che è il Suap (Sportello unico per le attività produttive) l’organo cui compete l’acquisizio­ne dei vari pareri eventualme­nte necessari in procedimen­ti così complessi, e l’articolo 5 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) ricorda che tale raccolta può ben avvenire attraverso proprio lo strumento della conferenza di servizi.

Si pensi, poi, all’articolo 20 del Dpr 380, che descrive il procedimen­to per la formazione del permesso di costruire e che attribuisc­e al responsabi­le del procedimen­to il compito di curare l’istruttori­a e, se necessario, acquisire gli ulteriori atti di assenso, per il tramite della conferenza di servizi.

Parimenti, per il procedimen­to tramite Scia: il legislator­e ricorre alla conferenza di servizi per il caso in cui occorre acquisire più pareri.

Tali forme decisorie dovranno, oggi, essere impostate secondo la riforma del Dlgs 127/2016, e quindi, non richiedera­nno la presenza congiunta dei rappresent­anti in una sola riunione ma dovranno, di regola, seguire la formula della conferenza semplifica­ta, con richiesta di pareri da parte della Pa procedente, seguita dall’invio delle determinaz­ioni degli altri enti coinvolti dal rilascio del titolo edilizio.

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