Raccolta dei pareri più facile per Scia e permesso di costruire
pLo strumento della conferenza di servizi è tradizionalmente collegato alla necessità della semplificazione di procedimenti articolati e complessi in cui confluiscono le decisioni di più amministrazioni portatrici di interessi diversi.
Sono molti i casi in cui un procedimento amministrativo si articola in più direzioni e necessita di acquisire un centro in cui le varie opinioni vengono convogliate e valutate.
Conferenza istruttoria
Si pensi, ad esempio, a un’amministrazione che per concludere il proprio procedimento – quindi, fondando la propria decisione sulla valutazione del solo interesse giuridico che è chiamata a tutelare – decida che per il miglior risultato della sua azione amministrativa sia opportuno un confronto con altre amministrazioni. Esse, infatti, possono portare all’attenzione della Pa procedente alcuni elementi in fatto o diritto che la possono aiutare a meglio ponderare la valutazione che si concretizza nel provvedimento finale.
È questo il caso della conferenza istruttoria, che esamina più interessi coinvolti in un solo procedimento e che danno vita ad una decisione monostrutturata. Si pensi all’ipotesi di un permesso di costruire in area non vincolata o non in fascia di rispetto, ma per il cui rilascio la Pa decida di acquisire anche i pareri degli enti preposti alla tutela di una determinata strada che potrebbe avere un impatto in termini di traffico e circolazione con il progetto da approvare.
Conferenza preliminare
Altra ipotesi è la conferenza preliminare, ossia quella che viene convocata per svolgere un esame preventivo su un dato progetto e così permettere all’istante e alla Pa di comprendere le condizioni per ottenere in futuro i necessari atti di consenso.
Conferenza decisoria
Molto frequenti, in edilizia, sono i casi di conferenza decisoria, ossia la conferenza nel cui consesso sono chiamati ad esprimersi i rappresentanti di più amministrazioni direttamente coinvolte da un dato progetto e che, per ragioni di celerità e speditezza, vengono chiamati a partecipare attraverso il modulo della conferenza per il rilascio del titolo edilizio finale.
Va anzitutto ricordato che è il Suap (Sportello unico per le attività produttive) l’organo cui compete l’acquisizione dei vari pareri eventualmente necessari in procedimenti così complessi, e l’articolo 5 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) ricorda che tale raccolta può ben avvenire attraverso proprio lo strumento della conferenza di servizi.
Si pensi, poi, all’articolo 20 del Dpr 380, che descrive il procedimento per la formazione del permesso di costruire e che attribuisce al responsabile del procedimento il compito di curare l’istruttoria e, se necessario, acquisire gli ulteriori atti di assenso, per il tramite della conferenza di servizi.
Parimenti, per il procedimento tramite Scia: il legislatore ricorre alla conferenza di servizi per il caso in cui occorre acquisire più pareri.
Tali forme decisorie dovranno, oggi, essere impostate secondo la riforma del Dlgs 127/2016, e quindi, non richiederanno la presenza congiunta dei rappresentanti in una sola riunione ma dovranno, di regola, seguire la formula della conferenza semplificata, con richiesta di pareri da parte della Pa procedente, seguita dall’invio delle determinazioni degli altri enti coinvolti dal rilascio del titolo edilizio.