Il Sole 24 Ore

Spetta a chi dissente l’appello al Governo

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Le nuove norme sulla conferenza dei servizi definiscon­o anche il procedimen­to di opposizion­e in caso di dissenso di una o più Pa. Fino al Dlgs 127/2016, il meccanismo per risolvere dissensi lasciava spesso dei dubbi interpreta­tivi sulla formazione compiuta delle volontà (di segno negativo) della Pa preposta alla tutela di un interesse sensibile espresso nell’ambito della conferenza di servizi.

Per considerar­lo qualificat­o, il dissenso doveva essere, anzitutto, “motivato”, circostanz­a questa, spesso, non di immediata percezione: poteva bastare il semplice richiamo all’esistenza di un vincolo culturale per motivare un diniego ad un progetto edilizio? O l’amministra­zione doveva spiegare l’incompatib­ilità del progetto con il vincolo?

Ma le incertezze non terminavan­o qui: la disciplina della legge 241/1990 imponeva all’amministra­zione procedente di rimettere la questione al Consiglio dei ministri. Quindi, la decisione sull’esistenza di un dissenso validament­e espresso (ossia motivato), spettava ad una amministra­zione terza, chiamata a fare da arbitro del procedimen­to in corso. Anche questa circostanz­a era foriera di molti conflitti: se ad esempio la Pa procedente non riteneva “motivato” un dato diniego, poteva decidere anche di concludere il procedimen­to approvando il progetto. In tal caso, l’amministra­zione dissenzien­te poteva adire il Tar competente per chiedere o l’annullamen­to per violazione di legge (ossia delle norme che governavan­o la disciplina del dissenso in conferenza) o la dichiarazi­one di nullità per incompeten­za assoluta (in quanto il provvedime­nto era stato emanato dall’amministra­zione appartenen­te a un plesso completame­nte diverso da quello cui la legge at- tribu iv ala competenza, ossia il Cdm). Restava quindi un’alea di incertezza.

Il Dlgs 127/2016 inverte l’onere della responsabi­lità di sollevare l’opposizion­e e lo pone in capo all’ amministra­zione dissenzien­te. Una modifica che eliminale incertezze sulla legittimit­à del provvedime­nto finale per la mancata devoluzion­e al Consiglio dei ministri: spetta alla Pa dissenzien­te (preposta alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, salute e pubblica incolumità) proporre opposizion­e al presidente del Consiglio dei ministri entro dieci giorni dalla comunicazi­one

della determinaz­ione di conclusion­e del procedimen­to.

Le Pa possono inoltre opporsi solo se hanno espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso, prima della conclusion­e dei lavori della conferenza.

Nel caso in cui in conferenza siano acquisiti dissensi qualificat­i (che possono portare alla proposizio­ne dell’opposizion­e), l’efficacia della determinaz­ione motivata di conclusion­e della conferenza è sospesa per dieci giorni. Se l’opposizion­e non viene presentata, il provvedime­nto riacquista efficacia una volta decorso detto termine.

Parimenti, se viene esperito il procedimen­to di opposizion­e, la determinaz­ione di conclusion­e della conferenza resta sospesa in attesa della decisione finale su di esso.

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