Spetta a chi dissente l’appello al Governo
Le nuove norme sulla conferenza dei servizi definiscono anche il procedimento di opposizione in caso di dissenso di una o più Pa. Fino al Dlgs 127/2016, il meccanismo per risolvere dissensi lasciava spesso dei dubbi interpretativi sulla formazione compiuta delle volontà (di segno negativo) della Pa preposta alla tutela di un interesse sensibile espresso nell’ambito della conferenza di servizi.
Per considerarlo qualificato, il dissenso doveva essere, anzitutto, “motivato”, circostanza questa, spesso, non di immediata percezione: poteva bastare il semplice richiamo all’esistenza di un vincolo culturale per motivare un diniego ad un progetto edilizio? O l’amministrazione doveva spiegare l’incompatibilità del progetto con il vincolo?
Ma le incertezze non terminavano qui: la disciplina della legge 241/1990 imponeva all’amministrazione procedente di rimettere la questione al Consiglio dei ministri. Quindi, la decisione sull’esistenza di un dissenso validamente espresso (ossia motivato), spettava ad una amministrazione terza, chiamata a fare da arbitro del procedimento in corso. Anche questa circostanza era foriera di molti conflitti: se ad esempio la Pa procedente non riteneva “motivato” un dato diniego, poteva decidere anche di concludere il procedimento approvando il progetto. In tal caso, l’amministrazione dissenziente poteva adire il Tar competente per chiedere o l’annullamento per violazione di legge (ossia delle norme che governavano la disciplina del dissenso in conferenza) o la dichiarazione di nullità per incompetenza assoluta (in quanto il provvedimento era stato emanato dall’amministrazione appartenente a un plesso completamente diverso da quello cui la legge at- tribu iv ala competenza, ossia il Cdm). Restava quindi un’alea di incertezza.
Il Dlgs 127/2016 inverte l’onere della responsabilità di sollevare l’opposizione e lo pone in capo all’ amministrazione dissenziente. Una modifica che eliminale incertezze sulla legittimità del provvedimento finale per la mancata devoluzione al Consiglio dei ministri: spetta alla Pa dissenziente (preposta alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, salute e pubblica incolumità) proporre opposizione al presidente del Consiglio dei ministri entro dieci giorni dalla comunicazione
della determinazione di conclusione del procedimento.
Le Pa possono inoltre opporsi solo se hanno espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso, prima della conclusione dei lavori della conferenza.
Nel caso in cui in conferenza siano acquisiti dissensi qualificati (che possono portare alla proposizione dell’opposizione), l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza è sospesa per dieci giorni. Se l’opposizione non viene presentata, il provvedimento riacquista efficacia una volta decorso detto termine.
Parimenti, se viene esperito il procedimento di opposizione, la determinazione di conclusione della conferenza resta sospesa in attesa della decisione finale su di esso.