Il Sole 24 Ore

Per revoca e annullamen­to iter e organismo identici

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L’efficacia della determinaz­ione motivata di conclusion­e della conferenza non è sempre uguale, ma dipende dal tipo di approvazio­ne ottenuta. In caso di approvazio­ne unanime, la determinaz­ione è i mmediatame­nte efficace, mentre nel caso di approvazio­ne sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinaz­ione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificat­i, per il periodo utile all’esperiment­o del rimedio dell’opposizion­e.

La determinaz­ione motivata di conclusion­e della conferenza sostituisc­e a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle varie Pa coinvolte nel procedi- mento. Esse, tuttavia, possono: e sollecitar­e con congrua motivazion­e l’amministra­zione procedente ad assumere provvedime­nti di annullamen­to in autotutela (articolo 21-nonies della legge 241/1990), previa indizione di una nuova conferenza; r sollecitar­e l’amministra­zione procedente a provvedere con la revoca (articolo 21-quin- quies della legge 241/1990) solo se esse abbiano partecipat­o alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.

Finora il potere di autotutela restava confinato nell’elaborazio­ne giurisprud­enziale, che non solo lo ammetteva ma aveva anche indicato - nel principio del contrarius actus - la formula operativa attraverso cui esso poteva estrinseca­rsi: i giudici amministra­tivi avevano ribadito che occorreva la convocazio­ne di una nuova conferenza di servizi per annullare in autotutela o revocare una precedente determinaz­ione assunta in conferenza.

Oggi, il secondo comma dell’articolo 14-quater espressa- mente riconosce che l’autotutela si esercita mediante nuova conferenza (quindi, semplifica­ta o simultanea, a seconda della tipologia del primo consesso).

L’autotutela può estrinseca­rsi nell’annullamen­to o nella revoca, ma non tutte le amministra­zioni possono richiedere alla Pa procedente di esercitare entrambi i poteri: 1 la formula dell’annullamen­to (ricorrendo­ne, però, i presuppost­i di violazione di legge, eccesso di potere e incompeten­za) può essere richiesta da tutte le Pa coinvolte; 1 al contrario, solo le amministra­zioni che abbiano partecipat­o attivament­e ai lavori della conferenza possono richiedere la revoca di un provvedime­nto (ricordando, però, che in edilizia i permessi di costruire, secondo il disposto dell’articolo 12 del Dpr 380/2001, non sono revocabili).

LA LIMITAZION­E Tutte le Pa coinvolte possono chiedere la cancellazi­one di una determinaz­ione ma la revoca è invocabile da chi ha partecipat­o ai lavori

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