Il Sole 24 Ore

Appalti, nelle gare telematich­e niente deroghe alle procedure

Firma elettronic­a da fissare prima dei termini per la partecipaz­ione

- Alberto Barbiero

pLa firma digitale rappresent­a l’elemento di certezza del firmatario dell’offerta nelle gare interament­e gestite telematica­mente, che prevedono una serie di attività in sequenza volte a garantire la sicurezza delle fasi di invio e di ricezione dei documenti.

Con la sentenza 4050/2016 il Consiglio di Stato evidenzia l’importanza delle operazioni che devono essere sviluppare dagli operatori economici nelle procedure nei mercati elettronic­i e su altre piattaform­e informatic­he.

La pronuncia evidenzia come ciò che caratteriz­za le gare telematich­e rispetto a una tradiziona­le gara d’appalto sia l’utilizzo di una piattaform­a online di e-procuremen­t e di strumenti di comunicazi­one digitali (firma digitale e Pec), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradiziona­le, basato sull’invio cartaceo della documentaz­ione e delle offerte.

Le fasi di gara seguono una succession­e temporale che offre garanzia di corretta partecipaz­ione, inviolabil­ità e segretezza delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale (prevista in varie piattaform­e telematich­e) ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa.

Il Consiglio di Stato rileva che attraverso l’apposizion­e della firma, da effettuare inderogabi­lmente prima del termine fissato per la partecipaz­ione, e la trasmissio­ne delle offerte esclusivam­ente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipaz­ione e inviolabil­ità delle offerte.

I sistemi provvedono, infatti, alla verifica della validità dei certificat­i e della data e ora di marcatura: l’affidabili­tà degli algoritmi di firma digitale garantisco­no la sicurezza delle fasi di invio e di ricezione delle offerte in busta chiusa.

Nella sentenza si pone in rilievo un aspetto peculiare: nella gara telematica la conservazi­one dell’offerta è affidata allo stesso concorrent­e, garantendo che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l’imposizion­e dell’obbligo di firma nel termine fissato per la presentazi­one delle offerte.

La firma digitale (e l’eventuale marcatura temporale) corrispond­ono quindi alla chiusura della busta nella procedura tradiziona­le, mentre

Alla chiusura del periodo di upload, le offerte sono disponibil­i nel sistema in forma “chiusa”: al momento della loro apertura mediante le funzionali­tà del sistema, lo stesso redige in automatico la graduatori­a, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla commission­e giudicatri­ce.

Proprio l’intervento dell’organo valutatore nelle procedure con l’offerta economicam­ente più vantaggios­a è uno dei profili di maggiore complessit­à, in quanto si sviluppa offline e si traduce nel riversamen­to dei punteggi attribuiti nella procedura telematica. Molte piattaform­e si stanno evolvendo, con la definizion­e di funzioni che consentono di registrare le attività della commission­e, come quelle di recente introdotte nel Mepa.

L’importanza dell’utilizzo delle procedure telematich­e è sancita non solo dall’obbligo di utilizzo per l’acquisizio­ne di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitari­a stabilito dall’articolo 1, comma 450 della legge 296/2006, ma anche dal rafforzame­nto determinat­o dal comma 2 dell’articolo 37 del nuovo Codice dei contratti, che lo individua come strumento necessario per le stazioni appaltanti per operare entro la fascia di valore tra 40mila euro e le soglie comunitari­e (e un milione di euro per i lavori di manutenzio­ne ordinaria).

Qualora, infatti, l’amministra­zione non avesse modo di utilizzare il mercato elettronic­o o la piattaform­a telematica, dovrebbe rivolgersi a una centrale di committenz­a (obbligo per i Comuni capoluogo) o sviluppare una procedura ordinaria, a evidenza pubblica.

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