Società, governance «blindata» dagli statuti
pÈ tempo di modifiche statutarie per le società controllo pubblico. In base all’articolo 26, comma 1 del nuovo testo unico (Dlgs 175/2016) gli statuti dovranno essere adeguati alle disposizioni della riforma entro il 31 dicembre 2016. L’unica eccezione (articolo 17) è per le società miste, che avranno tempo fino al 31 dicembre 2017, anche se questo non le esime dal dover introdurre le altre previsioni di legge, ove siano controllate da pubbliche amministrazioni.
Si deve notare che il legislatore, in molti casi, usa la via dell’adeguamento statutario non per dare alla società la possibilità di scegliere tra più opzioni ma solo per sottolineare l’importanza di alcune disposizioni di legge e rendendo, per questa via, lo statuto lo strumento di una “specialità” della società pubblica.
Molte modifiche, in particolare, riguardano la regolamentazione dell’organo amministrativo. Visti i termini di emanazione del Dpcm su compensi e governance (previsto dall’articolo 11, comma 3) sarà opportuno prevedere sia la possibilità di un organo monocratico sia di un Cda. Nello statuto, inoltre, occorre precisare che il Cda può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, a meno che l’assemblea non autorizzi il conferimento di deleghe anche al presidente, e che la figura del vice presidente può essere prevista solo per il ruolo di sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi (articolo 11, comma 9). Lo statuto deve poi specificare che è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali (comma 9). Si vietano, per i dirigenti, indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e di stipulare patti o accordi di non concorrenza (comma 10).
Per quanto riguarda l’organo di controllo nelle Spa occorre tenere distinta la figura del collegio sindacale da quella incaricata della revisione legale. Nelle Srl si dovrà in ogni caso prevedere la presenza di un organo di controllo (articolo 3, comma 2).
Rivedere l’oggetto sociale non è un obbligo, ma la riforma abroga l’articolo 13 del decreto Bersani (Dl 233/2006) e, con esso, l’esclusività per quanto riguarda i servizi strumentali, che potranno essere forniti anche da aziende di servizi pubblici locali.
Per le società in house, la norma offre alcune opzioni, la più interessante delle quali è la possibilità di stipulare patti parasociali ultraquinquennali. Soprattutto, lo statuto deve «prevedere che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società» (articolo 16, comma 3).
È importante, anche se non previsto come obbligo dal legislatore, inserire nello statuto che gli atti di indirizzo previsti dall’articolo 19, comma 5, con i quali «le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate» debbano essere approvati in assemblea dei soci. In questo modo si riesce a fare chiarezza sul fatto che queste decisioni devono trovare un percorso societario, cosa tanto più necessaria nelle aziende con più soci.