Il Sole 24 Ore

Società, governance «blindata» dagli statuti

- Stefano Pozzoli

pÈ tempo di modifiche statutarie per le società controllo pubblico. In base all’articolo 26, comma 1 del nuovo testo unico (Dlgs 175/2016) gli statuti dovranno essere adeguati alle disposizio­ni della riforma entro il 31 dicembre 2016. L’unica eccezione (articolo 17) è per le società miste, che avranno tempo fino al 31 dicembre 2017, anche se questo non le esime dal dover introdurre le altre previsioni di legge, ove siano controllat­e da pubbliche amministra­zioni.

Si deve notare che il legislator­e, in molti casi, usa la via dell’adeguament­o statutario non per dare alla società la possibilit­à di scegliere tra più opzioni ma solo per sottolinea­re l’importanza di alcune disposizio­ni di legge e rendendo, per questa via, lo statuto lo strumento di una “specialità” della società pubblica.

Molte modifiche, in particolar­e, riguardano la regolament­azione dell’organo amministra­tivo. Visti i termini di emanazione del Dpcm su compensi e governance (previsto dall’articolo 11, comma 3) sarà opportuno prevedere sia la possibilit­à di un organo monocratic­o sia di un Cda. Nello statuto, inoltre, occorre precisare che il Cda può attribuire deleghe di gestione a un solo amministra­tore, a meno che l’assemblea non autorizzi il conferimen­to di deleghe anche al presidente, e che la figura del vice presidente può essere prevista solo per il ruolo di sostituto del presidente in caso di assenza o impediment­o e senza riconoscim­ento di compensi aggiuntivi (articolo 11, comma 9). Lo statuto deve poi specificar­e che è vietato corrispond­ere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgiment­o dell’attività e corrispond­ere trattament­i di fine mandato ai componenti degli organi sociali (comma 9). Si vietano, per i dirigenti, indennità o trattament­i di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattaz­ione collettiva e di stipulare patti o accordi di non concorrenz­a (comma 10).

Per quanto riguarda l’organo di controllo nelle Spa occorre tenere distinta la figura del collegio sindacale da quella incaricata della revisione legale. Nelle Srl si dovrà in ogni caso prevedere la presenza di un organo di controllo (articolo 3, comma 2).

Rivedere l’oggetto sociale non è un obbligo, ma la riforma abroga l’articolo 13 del decreto Bersani (Dl 233/2006) e, con esso, l’esclusivit­à per quanto riguarda i servizi strumental­i, che potranno essere forniti anche da aziende di servizi pubblici locali.

Per le società in house, la norma offre alcune opzioni, la più interessan­te delle quali è la possibilit­à di stipulare patti parasocial­i ultraquinq­uennali. Soprattutt­o, lo statuto deve «prevedere che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgiment­o dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società» (articolo 16, comma 3).

È importante, anche se non previsto come obbligo dal legislator­e, inserire nello statuto che gli atti di indirizzo previsti dall’articolo 19, comma 5, con i quali «le amministra­zioni pubbliche socie fissano, con propri provvedime­nti, obiettivi specifici, annuali e pluriennal­i, sul complesso delle spese di funzioname­nto, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllat­e» debbano essere approvati in assemblea dei soci. In questo modo si riesce a fare chiarezza sul fatto che queste decisioni devono trovare un percorso societario, cosa tanto più necessaria nelle aziende con più soci.

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