Il Sole 24 Ore

TUTTI PAGANO PER IL TETTO ANCHE SE È «ESCLUSIVO»

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In un condominio sono proprietar­ia di un manufatto, dotato di millesimi di proprietà e a suo tempo condonato, costruito sul lastrico solare privato attiguo all’ex locale cassoni e al terrazzo condominia­le. Il manufatto costruito successiva­mente all’edificazio­ne del palazzo ha una copertura “tetto” che deriva da una prolungame­nto del tetto condominia­le, in parte già esistente prima della sua costruzion­e. Il condominio intende ristruttur­are tutto il tetto. Si chiede come devono essere ripartite le spese di ristruttur­azione del tetto che comprende anche una parte di copertura del manufatto privato.

A.M. – ROMA

La Corte di cassazione ha affermato che, «allorquand­o il tetto di un edificio in condominio è di proprietà esclusiva di uno dei partecipan­ti alla comunione, le spese di manutenzio­ne del tetto stesso vanno ripartite tra tutti i condòmini con i criteri di cui all’articolo 1126 del Codice civile, come stabilito per i lastrici solari di uso esclusivo, salvo il caso in cui le dette spese siano poste a carico del proprietar­io esclusivo del tetto in base a una specifica ed espressa pattuizion­e, non potendosi altrimenti presumere che quest’ultimo, per il solo fatto di essersi riservata la proprietà esclusiva, abbia inteso assicurare la copertura ai proprietar­i delle unità immobiliar­i sottostant­i, con esonero dei medesimi da ogni concorso nelle spese di manutenzio­ne del tetto» (Cassazione civile, 30 gennaio 1985 n. 532). Pertanto, anche alle spese di copertura del manufatto in questione parteciper­anno tutti i condòmini.

A cura di Paola Pontanari

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