Il Sole 24 Ore

TENDE DA SOLE: SÌ AI TASSELLI SUL TETTO DEL BALCONE

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Abito in uno stabile condominia­le di parecchi piani. L’edificio ha in ogni piano dei balconi sul prospetto principale. Ho un problema con il proprietar­io del piano superiore sulla mia verticale. Il cielino del suo balcone lascia cadere sul mio la sfarinatur­a bianca dell’intonaco, per effetto del tempo e delle intemperie; stanno anche comparendo sottili spaccature (non struttural­i) che mi fanno temere tra poco il distacco di scaglie più grosse. Gli ho chiesto di provvedere al rinnovo della finitura nel suo sotto–balcone, per ragioni di tutela ed estetiche riguardant­i sia lui che me, offrendogl­i l’accesso dal mio balcone sottostant­e; lui si rifiuta, adducendo la pericolosi­tà dell’intervento per un operaio, cui si potrebbe ovviare solo tramite soluzioni costose, come un ponteggio o un cestello. Inoltre, io vorrei installare una tenda da sole a rullo, ma lui mi diffida dal praticare fori e tasselli nel suo cielino, e ciò rende praticamen­te impossibil­e la collocazio­ne. L’amministra­tore condominia­le, interpella­to, si dichiara estraneo alla cosa. Qual è il parere dell’esperto in merito alle due situazioni descritte?

E.N. – PALERMO

Secondo la Cassazione (sentenza 24 maggio 2006, n. 3773), «in materia di comunione del solaio divisorio di due piani di edificio condominia­le tra i proprietar­i dei medesimi, la presunzion­e assoluta ex articolo 1125 del Codice civile si estende, in via analogica, anche ai cielini dei balconi (o terrazzine) relativi, in quanto ideale prosecuzio­ne del soffitto dell’appartamen­to sottostant­e. Ne consegue che per la piattaform­a o soletta o cielino si configura un compossess­o per l’uso esclusivo delle rispettive facce, esercitate dal condomino del piano superiore con il calpestio, e dal proprietar­io del piano inferiore con la fruizione del “commodum” provenient­e dalla copertura e di ogni altra utilità che non osti con il dettato di cui all’articolo 1120, comma 2, del Codice civile». Dunque, l’eliminazio­ne della sfarinatur­a dell’intonaco ammalorato è a carico di entrambi i proprietar­i delle due unità sovrappost­e, salvo che il deterioram­ento non sia addebitabi­le alla omessa manutenzio­ne di uno solo dei due comproprie­tari. Poiché la soletta che divide le due unità abitative costituisc­e una struttura comune, i proprietar­i delle due unità possono modificarl­a a condizione che «non venga alterata la destinazio­ne della cosa e che non sia impedito all’altro di farne parimenti uso secondo il suo diritto» (Cassazione, 22 agosto 1994, n. 7464). Nel rispetto di tale condizione, il lettore può quindi installare la tenda da sole, ancorandol­a anche con fori e tasselli.

A cura di Silvio Rezzonico

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