Il Sole 24 Ore

770: PENALIZZAZ­IONE MINIMA SE CORRETTO ENTRO 90 GIORNI

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Ho regolarmen­te trasmesso per conto di un’azienda da me assistita il modello 770/2016 indicando nel quadro ST le ritenute operate per un lavoratore autonomo e per l’unica dipendente dell’azienda (certificaz­ioni uniche consegnate e trasmesse nei termini). Ora mi sono accorto che la dipendente, precedente­mente alla sua assunzione, aveva avuto con lo stesso datore un rapporto di lavoro occasional­e a fronte del quale era stata regolarmen­te emessa una ricevuta e versata la relativa ritenuta d’acconto nei termini di legge. Volendo sanare la situazione, oltre alla predisposi­zione della relativa Cu ed alla sua trasmissio­ne all’agenzia delle Entrate, dovrei anche predisporr­e e trasmetter­e entro i 90 giorni un modello 770/2016 integrativ­o, inserendo nel quadro ST la ritenuta d’acconto mancante? Preciso che, comunque, il risultato del 770/2016 non subirà variazioni. A quali sanzioni va incontro il sostituto d’imposta?

M.D. – LECCE

Il lettore può rimediare agli errori in via di ravvedimen­to solo parzialmen­te. La sua dimentican­za è duplice. Il sostituto d’imposta (e, per lui, il consulente) doveva trasmetter­e telematica­mente all’agenzia delle Entrate la certificaz­ione unica, relativa al rapporto di lavoro occasional­e intrattenu­to nel 2015, entro il 7 marzo 2016. Questa violazione è punita con la sanzione di cento euro, riducibili a 30 euro se sanata entro i sessanta giorni successivi alla scadenza (articolo 4, comma 6 quinquies, del Dpr n. 322 del 1998, e successive modificazi­oni). Decorsi i sessanta giorni non ha più senso il ravvedimen­to, specialmen­te consideran­do che la trasmissio­ne tempestiva era volta all’emanazione del modello 730 precompila­to. Ove mai la violazione dovesse essere contestata, potrebbe essere conciliata con il pagamento della sanzione ridotta a un terzo (articolo 16, comma 3, Dlgs n. 472 del 1997). Indipenden­temente dall’omessa trasmissio­ne della certificaz­ione unica, il sostituto d’imposta deve integrare il quadro ST del modello 770 semplifica­to, indicando sia le maggiori ritenute eseguite, sia i maggiori versamenti. Poiché la dichiarazi­one integrativ­a non dà luogo a debito d’imposta (dato che l’Irpef trattenuta alla lavoratric­e occasional­e è stata versata), per l’irregolari­tà della dichiarazi­one originaria (non comprenden­te tutte le ritenute eseguite) si applica la sanzione minima di 250 euro (articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 471 del 1997), riducibile ad un nono (a 27,78 euro) se la violazione viene sanata entro novanta giorni dalla scadenza dell’1 agosto 2016 (articolo 13, comma 1, lettera a–bis, del Dlgs n. 472 del 1997).

A cura di Ezio Maria Pisapia

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