770: PENALIZZAZIONE MINIMA SE CORRETTO ENTRO 90 GIORNI
Ho regolarmente trasmesso per conto di un’azienda da me assistita il modello 770/2016 indicando nel quadro ST le ritenute operate per un lavoratore autonomo e per l’unica dipendente dell’azienda (certificazioni uniche consegnate e trasmesse nei termini). Ora mi sono accorto che la dipendente, precedentemente alla sua assunzione, aveva avuto con lo stesso datore un rapporto di lavoro occasionale a fronte del quale era stata regolarmente emessa una ricevuta e versata la relativa ritenuta d’acconto nei termini di legge. Volendo sanare la situazione, oltre alla predisposizione della relativa Cu ed alla sua trasmissione all’agenzia delle Entrate, dovrei anche predisporre e trasmettere entro i 90 giorni un modello 770/2016 integrativo, inserendo nel quadro ST la ritenuta d’acconto mancante? Preciso che, comunque, il risultato del 770/2016 non subirà variazioni. A quali sanzioni va incontro il sostituto d’imposta?
M.D. – LECCE
Il lettore può rimediare agli errori in via di ravvedimento solo parzialmente. La sua dimenticanza è duplice. Il sostituto d’imposta (e, per lui, il consulente) doveva trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate la certificazione unica, relativa al rapporto di lavoro occasionale intrattenuto nel 2015, entro il 7 marzo 2016. Questa violazione è punita con la sanzione di cento euro, riducibili a 30 euro se sanata entro i sessanta giorni successivi alla scadenza (articolo 4, comma 6 quinquies, del Dpr n. 322 del 1998, e successive modificazioni). Decorsi i sessanta giorni non ha più senso il ravvedimento, specialmente considerando che la trasmissione tempestiva era volta all’emanazione del modello 730 precompilato. Ove mai la violazione dovesse essere contestata, potrebbe essere conciliata con il pagamento della sanzione ridotta a un terzo (articolo 16, comma 3, Dlgs n. 472 del 1997). Indipendentemente dall’omessa trasmissione della certificazione unica, il sostituto d’imposta deve integrare il quadro ST del modello 770 semplificato, indicando sia le maggiori ritenute eseguite, sia i maggiori versamenti. Poiché la dichiarazione integrativa non dà luogo a debito d’imposta (dato che l’Irpef trattenuta alla lavoratrice occasionale è stata versata), per l’irregolarità della dichiarazione originaria (non comprendente tutte le ritenute eseguite) si applica la sanzione minima di 250 euro (articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 471 del 1997), riducibile ad un nono (a 27,78 euro) se la violazione viene sanata entro novanta giorni dalla scadenza dell’1 agosto 2016 (articolo 13, comma 1, lettera a–bis, del Dlgs n. 472 del 1997).
A cura di Ezio Maria Pisapia