RATA OMESSA: CODICI DISTINTI PER SANZIONE E INTERESSI
Un contribuente riceve un avviso telematico di irregolarità per l’anno 2013 per imposte (da Unico) non versate. Tramite apposita funzione, dilaziona il debito in 6 rate. Paga regolarmente le prime, ma la quarta non riesce a pagarla. Visto che si può ravvedere entro il termine della rata successiva, si chiede con quale codice calcolare sanzione ed interessi da ravvedimento su importi non pagati che hanno come codice di versamento 9001 e 9002. Si chiede se la sanzione e/o gli interessi vadano versati sommati al tributo principale o versati a parte e in tal caso che codice tributo utilizzare.
V.C. – TEVEROLA
Il codice relativo alla sanzione di tardivo versamento è 8929 («ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36–bis Dpr n. 600/73 e 54–bis, Dpr n. 633/72– articolo 3–bis, comma 4bis, Dlgs n. 462/97 – sanzione»). Il codice relativo agli interessi è 1980 («ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36–bis Dpr n. 600/73 e 54–bis Dpr n. 633/72– articolo 3–bis, comma 4bis, Dlgs n. 462/97 – interessi»). Esistendo appositi codici per gli interessi e per la sanzione, nel modello F24 essi non vanno cumulati con gli importi di cui ai codici 9001 e 9002. Per ogni ulteriore approfondimento, rinviamo il lettore alla risoluzione dell’agenzia delle Entrate 29 dicembre 2011, n. 132/E.