Il Sole 24 Ore

UNA FATTURA «A ZERO» PER LA MERCE NON RITIRATA

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Un’impresa effettua lavorazion­e di nobilitazi­one tessuti per conto terzi. Un cliente riscontra dei difetti sulla merce lavorata e, in accordo, viene riconosciu­to un rimborso danni fatturato fuori campo Iva ex articolo 2, Dpr 633/72. Successiva­mente, il cliente dichiara di non voler ritirare la merce difettatos­a e di volerla “abbandonar­e” presso i magazzini dell’impresa terzista lasciandol­a “a disposizio­ne” di quest’ultima, invocando gli articoli 922 e 923 del Codice civile (acquisto proprietà per occupazion­e). Si chiede se questo iter sia possibile, se ci siano delle formalità particolar­i da seguire per dimostrare il passaggio di proprietà e se potrebbe essere contestato dall’amministra­zione finanziari­a un acquisto/cessione senza emissione di fattura con Iva e quindi in nero.

G.F. – PRATO

Nel caso esposto dal lettore, la soluzione più semplice da adottare, per vincere le presunzion­i di cessione e acquisto senza fattura (Dpr 441/97), è che il cliente emetta una fattura “a zero” al lavorante per la cessione della merce oggetto di contestazi­one. È opportuno che sia conservata la documentaz­ione relativa alla contestazi­one e alla decisione del cliente di “abbandonar­e” la merce difettosa e inutilizza­bile. Questa documentaz­ione serve a giustifica­re il risarcimen­to danni e la fattura di cessione “a zero” della merce.

A cura di Giorgio Confente

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