UNA FATTURA «A ZERO» PER LA MERCE NON RITIRATA
Un’impresa effettua lavorazione di nobilitazione tessuti per conto terzi. Un cliente riscontra dei difetti sulla merce lavorata e, in accordo, viene riconosciuto un rimborso danni fatturato fuori campo Iva ex articolo 2, Dpr 633/72. Successivamente, il cliente dichiara di non voler ritirare la merce difettatosa e di volerla “abbandonare” presso i magazzini dell’impresa terzista lasciandola “a disposizione” di quest’ultima, invocando gli articoli 922 e 923 del Codice civile (acquisto proprietà per occupazione). Si chiede se questo iter sia possibile, se ci siano delle formalità particolari da seguire per dimostrare il passaggio di proprietà e se potrebbe essere contestato dall’amministrazione finanziaria un acquisto/cessione senza emissione di fattura con Iva e quindi in nero.
G.F. – PRATO
Nel caso esposto dal lettore, la soluzione più semplice da adottare, per vincere le presunzioni di cessione e acquisto senza fattura (Dpr 441/97), è che il cliente emetta una fattura “a zero” al lavorante per la cessione della merce oggetto di contestazione. È opportuno che sia conservata la documentazione relativa alla contestazione e alla decisione del cliente di “abbandonare” la merce difettosa e inutilizzabile. Questa documentazione serve a giustificare il risarcimento danni e la fattura di cessione “a zero” della merce.
A cura di Giorgio Confente