I CRITERI DA SEGUIRE SE «CESSA» LA CEDOLARE
Nel 2011 ho esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca per una locazione abitativa. Come previsto dalla normativa, ho sospeso gli aggiornamenti Istat annuali. Il 30 giugno 2016 (alla scadenza annuale del contratto) ho revocato l’opzione per il regime della cedolare secca, in seguito a una scelta legata alla convenienza fiscale. Gli adeguamenti Istat dal 2011 al 2015 possano essere applicati al canone “congelato”, così da determinare il nuovo canone di locazione decorrente dal 1° luglio 2016, senza recuperare gli importi non percepiti?
M.F. – VILLA CORTESE
Al momento non si conoscono decisioni che abbiano affrontato il problema. L’interpretazione letterale della norma porta a ricercare la risposta nel testo della clausola che disciplina l’aggiornamento del canone contrattuale. Se questa clausola prevede l’aggiornamento con riferimento all’anno di inizio del contratto di locazione, e quindi utilizzando il criterio della variazione assoluta, si potrà applicare sul canone del periodo a venire l’intero aggiornamento, anche se maturato nel periodo di sospensione, sempre escludendo la facoltà di chiedere gli arretrati. Se, al contrario, la clausola contrattuale fa riferimento solo all’aggiornamento maturato nell’anno precedente a quello della richiesta, sembra doversi escludere la possibilità di applicare anche quello maturato nel periodo di sospensione.