LE CONDIZIONI ALLA BASE DELLA LETTERA D’INTENTO
Nel 2016 si è provveduto ad inviare lettere di intento a valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Durante l’anno solare, i nostri fornitori hanno fatturato senza Iva. Tuttavia, a luglio, le modificate condizioni del mercato ci hanno indotto a richiedere la revoca della lettera di intento. La revoca è stata inviata per raccomandata ai due fornitori. Dopo 2 mesi, le condizioni del mercato sono di nuovo cambiate e quindi la società ha necessità di ripristinare le lettere di intento, ma in questo caso per singola operazione (la società è sempre esportatore abituale). Si chiede se con la revoca della revoca viene automaticamente ripristinata la prima richiesta, oppure se bisogna inviare all’agenzia Entrate una nuova lettera di intenti.
P.C. – NAPOLI
Nel caso esposto dal lettore, non è necessario un nuovo invio della lettera d’intento. Premesso che non è prevista la comunicazione all’agenzia delle Entrate della revoca della lettera d’intento, si può facilmente dedurre che non è necessario comunicare neppure la “revoca della revoca”. Inoltre, occorre considerare che l’obbligo di comunicazione è finalizzato a segnalare i rapporti intercorsi con i soggetti che si dichiarano esportatori abituali, senza però che sia previsto dalla procedura un monitoraggio di carattere quantitativo. Pertanto, permanendo le condizioni oggettive per l’utilizzo del plafond che hanno legittimato l’iniziale invio della comunicazione della dichiarazione di intento, la medesima non si deve ritenere decaduta a seguito della revoca e del suo successivo ripristino.