Il Sole 24 Ore

LE CONDIZIONI ALLA BASE DELLA LETTERA D’INTENTO

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Nel 2016 si è provveduto ad inviare lettere di intento a valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Durante l’anno solare, i nostri fornitori hanno fatturato senza Iva. Tuttavia, a luglio, le modificate condizioni del mercato ci hanno indotto a richiedere la revoca della lettera di intento. La revoca è stata inviata per raccomanda­ta ai due fornitori. Dopo 2 mesi, le condizioni del mercato sono di nuovo cambiate e quindi la società ha necessità di ripristina­re le lettere di intento, ma in questo caso per singola operazione (la società è sempre esportator­e abituale). Si chiede se con la revoca della revoca viene automatica­mente ripristina­ta la prima richiesta, oppure se bisogna inviare all’agenzia Entrate una nuova lettera di intenti.

P.C. – NAPOLI

Nel caso esposto dal lettore, non è necessario un nuovo invio della lettera d’intento. Premesso che non è prevista la comunicazi­one all’agenzia delle Entrate della revoca della lettera d’intento, si può facilmente dedurre che non è necessario comunicare neppure la “revoca della revoca”. Inoltre, occorre considerar­e che l’obbligo di comunicazi­one è finalizzat­o a segnalare i rapporti intercorsi con i soggetti che si dichiarano esportator­i abituali, senza però che sia previsto dalla procedura un monitoragg­io di carattere quantitati­vo. Pertanto, permanendo le condizioni oggettive per l’utilizzo del plafond che hanno legittimat­o l’iniziale invio della comunicazi­one della dichiarazi­one di intento, la medesima non si deve ritenere decaduta a seguito della revoca e del suo successivo ripristino.

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