SENZA DISDETTE SI RINNOVA ALLE STESSE CONDIZIONI
Alla scadenza di un contratto commerciale a canone libero (6+6 anni), in caso di silenzio del locatore, il conduttore che fa un’offerta per un nuovo canone più basso del precedente, con rifiuto del locatore, ha diritto all’indennità di avviamento?
P.R. – PESARO
In assenza di disdetta inviata da una parte all’altra, il contratto di locazione a uso diverso da quello abitativo si rinnova per un ulteriore periodo di sei anni, alle stesse condizioni previste nel contratto iniziale. La situazione muterebbe in presenza di una disdetta. Nel caso di disdetta inviata dal locatore, in mancanza di accordo con il conduttore sul nuovo contratto, sarà dovuta l’indennità di avviamento in misura pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto. Nel caso, invece, di disdetta inviata dal conduttore, il locatore non è tenuto ad accettare l’eventuale proposta del conduttore stesso, e neppure a corrispondere l’indennità di avviamento, in quanto il contratto non si è rinnovato solo per volontà del conduttore. L’articolo 34 della legge 392 del 1978 (equo canone) specifica che l’indennità non è dovuta in caso di cessazione del rapporto di locazione conseguente a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore.