BARRIERE: IL CONTRIBUTO VA CHIESTO PRIMA DEI LAVORI
È possibile ottenere il contributo previsto per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 13/1989, qualora l’opera (per esempio un ascensore per disabili) sia stata completata dopo la presentazione della relativa istanza al comune, ma la pratica edilizia (rilascio licenze) non risulta conclusa, oppure l’avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è iniziato con ritardo per cause non imputabili al richiedente il contributo in questione?
R.S. – ROMA
La circolare del ministero dei Lavori Pubblici 1669/ 1989 esplicativa della legge 13/ 1989 chiarisce che la domanda di contributo deve riguardare opere non ancora realizzate ed i comuni nei quali le stesse devono essere realizzate possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti od in corso di esecuzione, anche mediante controlli a cam- terminato punto del territorio italiano e cura poi, entro 90 giorni dalla data della consegna, il trasporto e la successiva esportazione all’estero dei beni, allo stato originario e senza fare eseguire lavorazioni ovvero trasformazioni sugli stessi (lettera b) del primo comma dell’articolo 8 del Dpr n. 633/1972). In tal caso, il cedente italiano, affinché possa fatturare in “non imponibilità Iva” si dovrà far dare dal cessionario una copia delle bollette di esportazione che attesti l’uscita dei beni dal territorio della Ue. In caso contrario, l’operazione andrà fatturata con Iva in Italia.
A cura di Stefano Setti