Il Sole 24 Ore

IMPRESCRIT­TIBILE L’AZIONE SULLE DISTANZE LEGALI

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Vorrei sapere se per un abuso edilizio realizzato al confine, con lesione di diritti di terzi, nel corso dell’anno 1992, non condonato, essendo ormai trascorsi 24 anni dalla sua realizzazi­one senza che i terzi abbiano sollevato alcuna eccezione, si può invocare la prescrizio­ne del diritto all’opposizion­e essendo ormai trascosi oltre 20 anni dalla sua realizzazi­one senza alcun titolo interrutti­vo della prescrizio­ne. Ovvero, visto che l’immobile non è ancora condonato, la prescrizio­ne decorre dal momemto dell’approvazio­ne del condono (20 anni dall’approvazio­ne del condono)? Ovvero, il terzo leso nel suo diritto può opporsi alla concession­e del condono?

F.D.L. – RAVELLO

L’articolo 11, comma 3, del Dpr 380/2001, Testo Unico Edilizia, dispone che il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazion­i dei diritti dei terzi, per cui il titolo abilitativ­o viene rilasciato salvi i diritti dei terzi in quanto non si rinviene un obbligo generalizz­ato per l’amministra­zione di verificare l’esistenza di limiti di natura civilistic­a. Nel caso specifico del condono edilizio, la giurisprud­enza si è espressa nel senso che gli abusi in materia di distanze non sono condonabil­i. La norma che attribuisc­e il potere di sanatoria vieta di rilasciare il titolo in contrasto con i diritti dei terzi, poiché la relativa disciplina non è derogabile essendo diretta alla tutela di interessi generali (Tar Campania, sezione VIII, n.369/2013). Questo principio di non sanabilità è stato previsto dal secondo condono edilizio di cui alla legge 724/1994, poi però modificato dalla legge 662/1996, che ha ripristina­to l’affermazio­ne generica che il rilascio della sanatoria non comporta limitazion­i dei diritti dei terzi, per cui non è precluso il rilascio della sanatoria per gli aspetti urbanistic­i ed edilizi. Ciò non impedisce, dal punto di vista amministra­tivo, al terzo che ritenga leso un suo diritto di segnalare con un esposto il fatto all’amministra­zione relativame­nte alla domanda di condono in istruttori­a affinchè ne tenga conto (Tar Lazio–Roma, sezione II, 3987/2011) e di impugnare l’eventuale successivo permesso in sanatoria entro 60 giorni dalla pubblicazi­one del relativo provvedime­nto (Tar Puglia, sezione I, n. 971/2011), ovvero dalla ricezione della comunicazi­one dell’avvenuto rilascio come contro interessat­o a seguito dell’esposto; dal punto di vista dei rapporti tra privati, il terzo può promuovere l’azione in sede civile per ottenere la riduzione in pristino o il risarcimen­to danni (Cassazione civile, sezione II, n. 21947/2013). Riguardo alla prescrizio­ne per promuovere l’azione per il rispetto delle distanze legali, la Corte di Cassazione civile ha affermato che la stessa è imprescrit­tibile, in quanto illecito permanente (Cassazione civile, sezione II, 871/2012).

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