IVA IN FATTURA SUI BENI CONSEGNATI IN ITALIA
Una società italiana deve emettere fattura per cessioni di beni ad una società statunitense. I beni saranno consegnati in Italia ad una sede locale (italiana) della stessa società americana. Come deve essere considerata tale operazione? Si chiede quale sia la corretta procedura da seguire per l’emissione della fattura: ovvero, dovrà essere emessa con o senza applicazione di Iva, considerando che i beni rimangono sul territorio nazionale?
S.B. – TARANTO
Nel caso in cui i beni rimangano in Italia, la cessione sarà soggetta ad Iva in Italia; invece, nel caso in cui la cessione verso l’America venga effettuata direttamente dal cessionario si sarà in presenza di cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, 1° comma, lettera b) del Dpr n. 633/1972 (esportazione impropria). Ciò premesso, si ricorda che si ha esportazione impropria quando il cessionario non residente provvede a ritirare direttamente o tramite terzi la merce presso il cedente italiano, ovvero si fa consegnare i beni in un de- pione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda; dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente l’intervento senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo. La circolare afferma, dunque, in modo chiaro che la domanda di contributo, per essere ammissibile, deve precedere la realizzazione concreta delle opere, mentre non dovrebbe aver rilievo, ai fini del contributo, l’essere in corso la definizione della pratica edilizia che condiziona l’attività edificatoria. Se, però, l’opera è stata realizzata prima del rilascio del titolo abilitativo, si porrà un problema di applicazione delle sanzioni edilizie per abuso, che comprometterebbero il riconoscimento del contributo, salvo che non si possa procedere all’accertamento di conformità in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del Dpr 380/ 2001. In proposito, si deve anche sottolineare che ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 380/ 2001, Testo unico edilizia, la realizzazione di un ascensore interno è da catalogare come attività edilizia libera non soggetta a titolo abilitativo.
A cura di Massimo Ghiloni