Il Sole 24 Ore

IL TIPO DI CONTRATTO CONDIZIONA L’ORGANISTA

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Si chiede come può essere inquadrato, dal punto di vista previdenzi­ale e fiscale, un diplomato organista che fino ad ora non ha mai lavorato, e ha avuto un’offerta di lavoro per un anno con compenso stabilito inferiore di poco ai 30.000 euro. È possibile considerar­e l’istituto dei nuovi forfettari con il limite dei 30.000 euro?

F.V. – VERONA

L’inquadrame­nto fiscale del lavoratore è conseguenz­a diretta delle modalità concrete di svolgiment­o del rapporto di lavoro. In particolar­e, ai fini della riconducib­ilità dello stesso nell’ambito del lavoro autonomo, è necessaria l’effettiva sussistenz­a dei presuppost­i indicati all’articolo 2222 del codice civile, ossia la prevalenza del lavoro proprio e l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinaz­ione nei confronti del committent­e. In presenza di tali presuppost­i, il lavoratore potrà beneficiar­e delle agevolazio­ni connesse al regime forfettari­o entro il limite massimo di compensi stabilito per l’attività svolta. In caso contrario, non sono ravvisabil­i alternativ­e all’inquadrame­nto della prestazion­e nell’ambito delle tipologie contrattua­li tipiche del lavoro subordinat­o o parasubord­inato. Nel caso descritto, dal punto di vista previdenzi­ale, siamo in presenza dell’esercizio di un’attività autonoma di tipo musicale assoggetta­bile ad iscrizione alla gestione ex Enpals dei lavoratori dello spettacolo presso l’Inps (legge 350/2003 – Enpals, circolare 17/2004). La particolar­ità di questa situazione è che il lavoratore autonomo, dopo avere proceduto all’iscrizione, deve chiedere il certificat­o di agibilità all’Inps, tramite sito internet (voce Servizi per aziende e consulenti>Servizi Sport e spettacolo>Richiesta agibilità). La richiesta del certificat­o di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazio­ne dei relativi contratti di lavoro (articolo 9, comma 3, Dlgs Cps n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgiment­o della prestazion­e lavorativa. Sul lavoratore grava poi l’obbligo di versare l’intera contribuzi­one dovuta pari al 33% del compenso lordo percepito alla gestione spettacolo tramite flusso Uniemens, alle normali scadenze. Il versamento della contribuzi­one dovuta deve essere effettuato, utilizzand­o il modello di pagamento unificato (modello F24), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza con presentazi­one della denuncia contributi­va Uniemens entro la fine del mese.

A cura di Pietro Gremigni e Giovanni Petruzzell­is

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