Il Sole 24 Ore

INEDIFICAB­ILITÀ A 10 METRI DALL’ARGINE DEL CANALE

-

Ho presentato richiesta di “demolizion­e e fedele ricostruzi­one” di un’abitazione (prima casa) edificata dai miei genitori nel 1954. Necessita di demolizion­e (mura costruite in sasso, soggette a sgretolame­nto) in quanto costruita, visto il periodo, in estrema economia. Purtroppo, l’immobile è stato edificato a soli 6/7 metri da un canale demaniale e non a 10 metri, come da regio decreto del 1904. L’ufficio urbanistic­a mi sta facendo problemi in quanto dice che, per il tipo di permesso che ho richiesto, è necessario il parere del demanio idrico o quantomeno quello che, secondo loro, doveva essere rilasciato, in quel tempo, ai miei genitori e che non ho. A questo punto mi chiedo: visto che ho un regolare permesso a costruire rilasciato dal comune nel 1954, con tanto di successiva dichiarazi­one di agibilità, come hanno potuto rilasciarl­o in mancanza di questo documento? O comunque, siamo certi che in quel periodo fosse necessario?

M.B. – LUCCA

L’Ufficio ha ragione, nel senso che il limite dei 10 metri dall’argine è un limite di inedificab­ilità assoluta ed inderogabi­le. Forse l’unica possibilit­à che può essere d’aiuto consiste nel verificare se il canale demaniale costituisc­e o meno un corso d’acqua pubblico, come tale rientrante nell’ambito di applicazio­ne del Rd n. 1775/1933 e del Rd n. 523/1904. Si potrebbe in questo caso ricorrere al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy