FATTURE DIFFERITE
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche la data e il numero dei documenti. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr 472/1996, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l’indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso, può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. La fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.
Riferimenti normativi
Articolo 21, comma 4, decreto Iva, Dpr 633/72.