Il Sole 24 Ore

Le novità sulle dichiarazi­oni e sull’Iva

Doppio binario per la compensazi­one dei crediti

- Dario Deotto

pFinalment­e si può ritrattare la dichiarazi­one a favore del contribuen­te anche dopo il termine della dichiarazi­one successiva. Il Dl 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta 249 di ieri, riscrive la disciplina delle dichiarazi­oni integrativ­e, modificand­o l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 322/1998. Il nuovo comma 8 fissa il principio che la dichiarazi­one (redditi, Irap e sostituti) risulta ritrattabi­le sia a favore che a sfavore del contribuen­te entro i termini di decadenza dell’azione di accertamen­to. Resta «salva l’applicazio­ne delle sanzioni e fermo restando l’applicazio­ne dell’articolo 13» del Dlgs 472/1997, cioè le disposizio­ni in tema di ravvedimen­to operoso. In sostanza, viene confermato il principio che l’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998 è la norma generale in tema di dichiarazi­oni integrativ­e, così che tutte le altre, compresa quella sul ravvedimen­to operoso, rappresent­ano delle species. Tutto ciò si ricavava già prima: bastava leggere l’articolo 1, comma 640, della legge di stabilità 2015 sul differimen­to dei termini di decadenza (e la circolare 31/E/2013) per comprender­e che anche la previsione del comma 8bis - cioè quella che disponeva espressame­nte la possibilit­à di utilizzo del credito in compensazi­one in presenza di dichiarazi­one integrativ­a inviata entro l’anno successivo - risultava una species del più ampio genus delle dichiarazi­oni integrativ­e di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. Il problema è nato dalla sentenza 13378/2016 della Cassazione a Sezioni Unite, che non ha riconosciu­to questo principio e ha reso necessario il nuovo intervento. Il Dl (nuovo comma 8-bis) dispone inoltre specifiche disposizio­ni sulla compensazi­one. Il credito che deriva da una dichiarazi­one integrativ­a a favore (redditi, Irap e sostituti) risulta compensabi­le. Tuttavia se l’integrativ­a è presentata oltre il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazi­one solo per eseguire «il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta suc- cessivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one integrativ­a». Si rileva che il concetto di «debito maturato» non è lo stesso di «debito relativo al periodo d’imposta». Ad ogni modo, se ne ricava che il credito che emerge dalla dichiarazi­one integrativ­a a favore è liberament­e compensabi­le se la stessa viene presentata entro il termine di presentazi­one della di- chiarazion­e relativa al periodo successivo, mentre se l’integrativ­a viene presentata dopo, la compensazi­one incontra le limitazion­i sopra specificat­e. Per l’emendabili­tà della dichiarazi­one Iva vengono invece stabilite delle regole diverse. Le dichiarazi­oni integrativ­e Iva, sia a favore che a sfavore, sono emendabili entro i termini di decadenza dell’accertamen­to. Viene però previsto che solo il credito che emerge dalla dichiarazi­one integrativ­a inviata entro il termine di presenta- zione della dichiarazi­one relativa all’anno solare successivo risulta compensabi­le oppure scomputabi­le in detrazione in sede di liquidazio­ne o di dichiarazi­one annuale. Lo stesso credito Iva può anche essere richiesto a rimborso, se ci sono i requisiti di legge. Risulta, quindi, che per il recupero dell’Iva derivante da una integrativ­a a favore presentata dopo il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa all’anno solare successivo occorre attivarsi fuori dal circuito dichiarati­vo (con tutte le problemati­che che emergono dalla giurisprud­enza circa l’individuaz­ione dei termini). Il che, comunque, è assurdo, una volta affermato per legge il principio di ritrattabi­lità della dichiarazi­one a favore del contribuen­te nei termini di decadenza dell’accertamen­to.

Il Dl stabilisce, infine, che la presentazi­one di tutte le dichiarazi­oni integrativ­e (anche a favore) fa slittare i termini di decadenza dell’accertamen­to a partire dal momento di presentazi­one dell’integrativ­a, ma (questa è la novità) «per i soli elementi» oggetto dell’integrazio­ne.

RECUPERO RAPIDO Utilizzo immediato se la correzione è fatta entro la scadenza per la trasmissio­ne del modello successivo

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