Il Sole 24 Ore

Voluntary senza RW per il 2016

Sufficient­e indicare i dati nella relazione che accompagna la domanda

- Marco Piazza

pLa voluntary disclosure bis consiste in una “riapertura dei termini” dell’edizione del 2015. Non è accessibil­e per chi abbia già aderito alla precedente procedura.

L’is tanza va presentata entro il 31 luglio 2017; la documentaz­ione integrativ­a entro il 30 settembre 2017. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (periodo d’imposta 2015); è prevista una proroga dei termini d’accertamen­to scadenti dal 1° gennaio 2015 (cioè gli stessi interessat­i dalla precedente edizione) fino al 31 dicembre 2018, ma solo per le attività e i redditi inclusi nella procedura. La proroga, quindi, non pare riguardare i soggetti che non si avvarranno della procedura. L’attivazion­e delle varie forme di scambio d’informazio­ni sembrano comunque sufficient­i a tutelare gli interessi dell’Erario.

La norma pare prevedere anche una proroga fino al 30 giugno 2017 per la liquidazio­ne delle istanze presentate nel 2015. Peraltro, a quanto risulta, gli Uffici sono già riusciti a notificare gli inviti al contraddit­torio per la quasi totalità delle oltre 120 mila istanze ricevute.

A livello sanzionato­rio viene forse consentita l’applicazio­ne del cumulo giuridico per le violazioni del quadro RW. Una importante novità consiste nel fatto che i contribuen­ti interessat­i potranno autoliquid­are le imposte, le sanzioni e gli interessi entro il 30 settembre 2017. In mancanza l’Agenzia può, entro il 31 dicembre 2018, notificare un invito al contraddit­torio per tutte le annualità e violazioni relative alla procedura e gli sconti sulle sanzioni saranno ridotti.

In caso di autoliquid­azione insufficie­nte, se l’autore della violazione non versa l’integrazio­ne spontaneam­ente gli sconti sulle sanzioni sa- ranno notevolmen­te ridotti.

Questo meccanismo dovrebbe, però, consentire di instaurare un contenzios­o nel caso in cui il contribuen­te ritenga non dovute le integrazio­ni decise dall’Ufficio. Se invece il contribuen­te verserà l’integrazio­ne spontaneam­ente sarà applicata solo una maggiorazi­one, in misura graduata, sull’ammontare dell’integrazio­ne.

La sanzione del 3% (riducibile di fatto allo 0,5%) sul quadro RW si applica non solo per le attività detenute in Paesi che hanno firmato un accordo per lo scambio d’informazio­ni entro il 1° marzo 2015, ma a tutti i Paesi per i quali l’accordo è entrato in vigore entro il 24 ottobre, data di entrata in vigore del Dl 193/2016. Dovrebbe trattarsi in sostanza dei Paesi attualment­e inclusi nella White list (fra i quali, ad esempio, Jersey, penalizzat­a dalla precedente edizione). Per quanto riguarda Montecarlo, la sanzione ridotta trova comunque fondamento nell’originaria versione dell’articolo 5 quinquies, comma 7.

Al ricorrere delle condizioni sopra elencate e in presenza di rimpatrio giuridico o materiale oppure del rilascio del waiver, non si applica il raddoppio dei termini, come in passato.

Viene anche risolto il problema del periodo transitori­o riprendend­o un suggerimen­to proposito dalla commission­e di studio istituita presso l’Ordine dei commercial­isti di Milano. Se nella relazione il contribuen­te indicherà anche i dati per il quadro RW relativo al 2016 e alla frazione di periodo 2017 fino all’effettivo rimpatrio, liquidando le relative imposte, vi sarà esonero dalla compilazio­ne del quadro RW e dei quadro reddituali.

Incomprens­ibilmente viene prevista l’applicazio­ne dell’aliquota Irpef nella misura massima per i proventi dei fondi comuni d’investimen­to diversi da quelli conformi alla direttiva 2009/65/Ue (cioè diversi dai fondi non armonizzat­i), mentre l’articolo 10 ter della legge 77 del 1983 prevede che l’aliquota progressiv­a si applichi solo sui proventi dei fondi non conformi alla direttiva 2011/61/Ue cioè diversi da quelli istituiti nella Ue o in Stati See White list o il cui gestore non sia soggetto a vigilanza nel proprio Stato di residenza.

ILE CONDIZIONI Sconto massimo sui nuovi Paesi White list da Jersey a Montecarlo Con il rimpatrio escluso il raddoppio dei termini

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