Voluntary senza RW per il 2016
Sufficiente indicare i dati nella relazione che accompagna la domanda
pLa voluntary disclosure bis consiste in una “riapertura dei termini” dell’edizione del 2015. Non è accessibile per chi abbia già aderito alla precedente procedura.
L’is tanza va presentata entro il 31 luglio 2017; la documentazione integrativa entro il 30 settembre 2017. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (periodo d’imposta 2015); è prevista una proroga dei termini d’accertamento scadenti dal 1° gennaio 2015 (cioè gli stessi interessati dalla precedente edizione) fino al 31 dicembre 2018, ma solo per le attività e i redditi inclusi nella procedura. La proroga, quindi, non pare riguardare i soggetti che non si avvarranno della procedura. L’attivazione delle varie forme di scambio d’informazioni sembrano comunque sufficienti a tutelare gli interessi dell’Erario.
La norma pare prevedere anche una proroga fino al 30 giugno 2017 per la liquidazione delle istanze presentate nel 2015. Peraltro, a quanto risulta, gli Uffici sono già riusciti a notificare gli inviti al contraddittorio per la quasi totalità delle oltre 120 mila istanze ricevute.
A livello sanzionatorio viene forse consentita l’applicazione del cumulo giuridico per le violazioni del quadro RW. Una importante novità consiste nel fatto che i contribuenti interessati potranno autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi entro il 30 settembre 2017. In mancanza l’Agenzia può, entro il 31 dicembre 2018, notificare un invito al contraddittorio per tutte le annualità e violazioni relative alla procedura e gli sconti sulle sanzioni saranno ridotti.
In caso di autoliquidazione insufficiente, se l’autore della violazione non versa l’integrazione spontaneamente gli sconti sulle sanzioni sa- ranno notevolmente ridotti.
Questo meccanismo dovrebbe, però, consentire di instaurare un contenzioso nel caso in cui il contribuente ritenga non dovute le integrazioni decise dall’Ufficio. Se invece il contribuente verserà l’integrazione spontaneamente sarà applicata solo una maggiorazione, in misura graduata, sull’ammontare dell’integrazione.
La sanzione del 3% (riducibile di fatto allo 0,5%) sul quadro RW si applica non solo per le attività detenute in Paesi che hanno firmato un accordo per lo scambio d’informazioni entro il 1° marzo 2015, ma a tutti i Paesi per i quali l’accordo è entrato in vigore entro il 24 ottobre, data di entrata in vigore del Dl 193/2016. Dovrebbe trattarsi in sostanza dei Paesi attualmente inclusi nella White list (fra i quali, ad esempio, Jersey, penalizzata dalla precedente edizione). Per quanto riguarda Montecarlo, la sanzione ridotta trova comunque fondamento nell’originaria versione dell’articolo 5 quinquies, comma 7.
Al ricorrere delle condizioni sopra elencate e in presenza di rimpatrio giuridico o materiale oppure del rilascio del waiver, non si applica il raddoppio dei termini, come in passato.
Viene anche risolto il problema del periodo transitorio riprendendo un suggerimento proposito dalla commissione di studio istituita presso l’Ordine dei commercialisti di Milano. Se nella relazione il contribuente indicherà anche i dati per il quadro RW relativo al 2016 e alla frazione di periodo 2017 fino all’effettivo rimpatrio, liquidando le relative imposte, vi sarà esonero dalla compilazione del quadro RW e dei quadro reddituali.
Incomprensibilmente viene prevista l’applicazione dell’aliquota Irpef nella misura massima per i proventi dei fondi comuni d’investimento diversi da quelli conformi alla direttiva 2009/65/Ue (cioè diversi dai fondi non armonizzati), mentre l’articolo 10 ter della legge 77 del 1983 prevede che l’aliquota progressiva si applichi solo sui proventi dei fondi non conformi alla direttiva 2011/61/Ue cioè diversi da quelli istituiti nella Ue o in Stati See White list o il cui gestore non sia soggetto a vigilanza nel proprio Stato di residenza.
ILE CONDIZIONI Sconto massimo sui nuovi Paesi White list da Jersey a Montecarlo Con il rimpatrio escluso il raddoppio dei termini