Contante, la cassetta obbliga al deposito vincolato
Servono inventario notarile e consegna del denaro a un intermediario
pLa sanatoria del contante, il condono mascherato come avevano tuonato le opposizioni creando qualche contrasto nella maggioranza, alla fine non c’è stata.
Purtroppo non c’è stata neanche un’indicazione sul trattamento fiscale di tali somme che, in mancanza, verranno trattate con le precedenti modalità di tassazione previste nella vecchia procedura con tutti problemi irrisolti di non univocità di interpretazione e di possibili contenziosi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 ottobre 2016).
Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti dovranno rilasciare, unitamente alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte diverse da reati tributari presupposti.
Ci si riferisce all’ omessa o infedele dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5, all’omesso pagamento di Iva di cui all’articolo 10 ter e ritenute (10 bis) ,all’utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti (articolo 2) e alla dichiarazione fraudolenta articolo 3 del Dlgs 74/2000.
Su questo obbligo si deve segnalare l’introduzione di un nuovo reato, per chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di voluntary disclosure al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli tributari è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, ferma restando la possibilità di applicare a tali soggetti i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori.
I contribuenti che vorranno sanare i contanti, come era già anche previsto nelle circolari interpretative dell’agenzia delle Entrate, dovranno altresì provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi.
L’unica novità di rilievo (che però si era già verificata nella prassi per operazioni simili nel- 7 L’adeguata verifica della clientela è finalizzata a consentire al professionista di stabilire per chi sta “realmente” lavorando e a cosa sono finalizzate le prestazioni richieste, così da appurare se vi sia un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’adempimento si sostanzia nell’identificazione e verifica dell’identità del cliente e di quello che deve essere considerato il titolare effettivo dell'operazione.
la prima voluntary) è la previsione espressa al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura, il tutto da farsi entro la data di presentazione della relazione e dei documenti.
In realtà, l’unica vera novità risulta essere la modalità del deposito vincolato, figura contrattuale che in Italia è utilizzata per gli acquisti immobiliari e nella prassi internazionale nota come Escrow Account .
Quest’ultima figura viene utilizzata dagli istituti italiani ed esteri per garantire determinate operazioni soggette a condizione. Tale figura contrattuale in Italia è molto utilizzata anche dalle società fiduciarie che vengono incaricate, come soggetto terzo, ad adempiere determinati pagamenti a seguito di avverate condizioni. La norma ribadisce anche ciò che già la prassi amministrativa (circolari Mef e Uif) aveva chiarito relativamente al rispetto della normativa antiriciclaggio sia per i professionisti che per gli intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, richiedendo espressamente però quale obbligo aggiuntivo in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata verifica della clientela che i contribuenti dichiarino le modalità e le circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.
Per questo ultimo obbligo antiriciclaggio si ricorda che in base all’articolo 21 e 55 commi 2 e 3 del Dlgs 231/2007 le false indicazioni del cliente sono soggette a sanzione penale.
I PALETTI Rafforzate le misure antiriciclaggio Il cliente deve dichiarare l’origine fiscale delle somme da regolarizzare