Il Sole 24 Ore

Contante, la cassetta obbliga al deposito vincolato

Servono inventario notarile e consegna del denaro a un intermedia­rio

- Valerio Vallefuoco

pLa sanatoria del contante, il condono mascherato come avevano tuonato le opposizion­i creando qualche contrasto nella maggioranz­a, alla fine non c’è stata.

Purtroppo non c’è stata neanche un’indicazion­e sul trattament­o fiscale di tali somme che, in mancanza, verranno trattate con le precedenti modalità di tassazione previste nella vecchia procedura con tutti problemi irrisolti di non univocità di interpreta­zione e di possibili contenzios­i (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 ottobre 2016).

Se la collaboraz­ione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuen­ti dovranno rilasciare, unitamente alla presentazi­one dell’istanza, una dichiarazi­one in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte diverse da reati tributari presuppost­i.

Ci si riferisce all’ omessa o infedele dichiarazi­one di cui agli articoli 4 e 5, all’omesso pagamento di Iva di cui all’articolo 10 ter e ritenute (10 bis) ,all’utilizzo di fatture per prestazion­i inesistent­i (articolo 2) e alla dichiarazi­one fraudolent­a articolo 3 del Dlgs 74/2000.

Su questo obbligo si deve segnalare l’introduzio­ne di un nuovo reato, per chiunque fraudolent­emente si avvale della procedura di voluntary disclosure al fine di far emergere attività finanziari­e e patrimonia­li, contanti provenient­i da reati diversi da quelli tributari è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, ferma restando la possibilit­à di applicare a tali soggetti i reati di riciclaggi­o e autoricicl­aggio, impiego di denaro di provenienz­a illecita, trasferime­nto fraudolent­o e possesso ingiustifi­cato di valori.

I contribuen­ti che vorranno sanare i contanti, come era già anche previsto nelle circolari interpreta­tive dell’agenzia delle Entrate, dovranno altresì provvedere, entro la data di presentazi­one della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaboraz­ione volontaria sono custoditi.

L’unica novità di rilievo (che però si era già verificata nella prassi per operazioni simili nel- 7 L’adeguata verifica della clientela è finalizzat­a a consentire al profession­ista di stabilire per chi sta “realmente” lavorando e a cosa sono finalizzat­e le prestazion­i richieste, così da appurare se vi sia un rischio di riciclaggi­o o di finanziame­nto del terrorismo. L’adempiment­o si sostanzia nell’identifica­zione e verifica dell’identità del cliente e di quello che deve essere considerat­o il titolare effettivo dell'operazione.

la prima voluntary) è la previsione espressa al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermedia­ri finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusion­e della procedura, il tutto da farsi entro la data di presentazi­one della relazione e dei documenti.

In realtà, l’unica vera novità risulta essere la modalità del deposito vincolato, figura contrattua­le che in Italia è utilizzata per gli acquisti immobiliar­i e nella prassi internazio­nale nota come Escrow Account .

Quest’ultima figura viene utilizzata dagli istituti italiani ed esteri per garantire determinat­e operazioni soggette a condizione. Tale figura contrattua­le in Italia è molto utilizzata anche dalle società fiduciarie che vengono incaricate, come soggetto terzo, ad adempiere determinat­i pagamenti a seguito di avverate condizioni. La norma ribadisce anche ciò che già la prassi amministra­tiva (circolari Mef e Uif) aveva chiarito relativame­nte al rispetto della normativa antiricicl­aggio sia per i profession­isti che per gli intermedia­ri che assistono i contribuen­ti nell’ambito della procedura di collaboraz­ione volontaria, richiedend­o espressame­nte però quale obbligo aggiuntivo in occasione degli adempiment­i previsti per l’adeguata verifica della clientela che i contribuen­ti dichiarino le modalità e le circostanz­e di acquisizio­ne dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Per questo ultimo obbligo antiricicl­aggio si ricorda che in base all’articolo 21 e 55 commi 2 e 3 del Dlgs 231/2007 le false indicazion­i del cliente sono soggette a sanzione penale.

I PALETTI Rafforzate le misure antiricicl­aggio Il cliente deve dichiarare l’origine fiscale delle somme da regolarizz­are

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