Il Sole 24 Ore

Frode Iva, scatta la prescrizio­ne in caso di episodi «non gravi»

- Giovanni Negri

pVa confermata la prescrizio­ne per una frode Iva di 126mila euro. Anche dopo cha la Corte di giustizia Ue, con la sentenza Taricco, ha invitato l’autorità giudiziari­a italiana a disapplica­re la disciplina interna quando la frode è grave e suscettibi­le di rendere inefficaci le sanzioni in una pluralità di casi. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 44584 della Terza sezione penale depositata ieri. La Cassazione ha così confermato il giudizio di estinzione del reato per maturata prescrizio­ne già emesso dalla Corte d’appello.

Sul tema a breve è previsto l’intervento della Corte costituzio­nale che dovrà verificare se, per la prima volta, applicare i cosiddetti “controlimi­ti” in materia penale. Tuttavia le conclusion­i della Cassazione permettono intanto di mettere in evidenza come un importo di poco superiore ai centomila euro e l’assenza di requisiti come la spiccata capacità criminale e una particolar­e organizzaz­ione di mezzi e la partecipaz­ione di più soggetti sono in grado di fare venire meno l’elemento della gravità. Mentre quello della inef- fettività delle sanzioni a presidio di un tributo spiccatame­nte comunitari­o come l’Iva non esiste quando il numero delle infrazioni in discussion­e è modesto e sono state poste in essere senza l’interposiz­ione di più società.

La Cassazione infatti prova a dare sostanza alle due condizioni individuat­e dalla Corte Ue l’8 settembre dell’anno scorso. Entrambe infatti sono accomunate da una generale indetermin­atezza. Quanto alla gravità, allora, la Cassazione, avverte che bisogna dare rilevanza alla quantità di imposta evasa, e alle modalità attraverso le quali la frode è stata posta in essere, tenendo comunque presente «che nel concetto di “frode” grave, suscettibi­le di ledere gli interessi finanziari dell’Ue, devono ritenersi incluse, nella prospettiv­a dell’ordinament­o penale italiano, non soltanto le fattispeci­e che contengono il requisito della fraudolenz­a nella descrizion­e della norma penale (…) ma anche le altre fattispeci­e che, pur non richiamand­o espressame­nte tale connotato della condotta, siano dirette all’evasione dell’Iva».

In caso contrario, puntualizz­a la Cassazione, il rischio sarebbe quello della disparità di trattament­o, rendendo necessaria la disapplica­zione della normativa interna sui termini di prescrizio­ne solo nel caso di condotte caratteriz­zate dal requisito evidente della fraudolenz­a, lasciandon­e scoperte invece altre, come le frodi carosello, assai più complesso, ma nelle quali le singole condotte, prese appunto una per una, sarebbero invece prive di fraudolenz­a.

E allora la norma più idonea a rappresent­are un punto di riferiment­o è l’articolo 133 del Codice penale, che sottolinea non solo la gravità del danno provocato alla persona offesa, ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e alle modalità dell’azione.

Per quanto riguarda la verifica della non effettivit­à «in un numero considerev­ole di casi di frode grave», la Cassazione giudica che si tratta di un requisito più in sintonia con gli ordinament­i di common law. Meglio fare riferiment­o al numero e alla gravità degli episodi, pur nella consapevol­ezza che anche un solo episodio, ma assai grave, potrebbe essere sufficient­e.

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