Frode Iva, scatta la prescrizione in caso di episodi «non gravi»
pVa confermata la prescrizione per una frode Iva di 126mila euro. Anche dopo cha la Corte di giustizia Ue, con la sentenza Taricco, ha invitato l’autorità giudiziaria italiana a disapplicare la disciplina interna quando la frode è grave e suscettibile di rendere inefficaci le sanzioni in una pluralità di casi. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 44584 della Terza sezione penale depositata ieri. La Cassazione ha così confermato il giudizio di estinzione del reato per maturata prescrizione già emesso dalla Corte d’appello.
Sul tema a breve è previsto l’intervento della Corte costituzionale che dovrà verificare se, per la prima volta, applicare i cosiddetti “controlimiti” in materia penale. Tuttavia le conclusioni della Cassazione permettono intanto di mettere in evidenza come un importo di poco superiore ai centomila euro e l’assenza di requisiti come la spiccata capacità criminale e una particolare organizzazione di mezzi e la partecipazione di più soggetti sono in grado di fare venire meno l’elemento della gravità. Mentre quello della inef- fettività delle sanzioni a presidio di un tributo spiccatamente comunitario come l’Iva non esiste quando il numero delle infrazioni in discussione è modesto e sono state poste in essere senza l’interposizione di più società.
La Cassazione infatti prova a dare sostanza alle due condizioni individuate dalla Corte Ue l’8 settembre dell’anno scorso. Entrambe infatti sono accomunate da una generale indeterminatezza. Quanto alla gravità, allora, la Cassazione, avverte che bisogna dare rilevanza alla quantità di imposta evasa, e alle modalità attraverso le quali la frode è stata posta in essere, tenendo comunque presente «che nel concetto di “frode” grave, suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell’Ue, devono ritenersi incluse, nella prospettiva dell’ordinamento penale italiano, non soltanto le fattispecie che contengono il requisito della fraudolenza nella descrizione della norma penale (…) ma anche le altre fattispecie che, pur non richiamando espressamente tale connotato della condotta, siano dirette all’evasione dell’Iva».
In caso contrario, puntualizza la Cassazione, il rischio sarebbe quello della disparità di trattamento, rendendo necessaria la disapplicazione della normativa interna sui termini di prescrizione solo nel caso di condotte caratterizzate dal requisito evidente della fraudolenza, lasciandone scoperte invece altre, come le frodi carosello, assai più complesso, ma nelle quali le singole condotte, prese appunto una per una, sarebbero invece prive di fraudolenza.
E allora la norma più idonea a rappresentare un punto di riferimento è l’articolo 133 del Codice penale, che sottolinea non solo la gravità del danno provocato alla persona offesa, ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e alle modalità dell’azione.
Per quanto riguarda la verifica della non effettività «in un numero considerevole di casi di frode grave», la Cassazione giudica che si tratta di un requisito più in sintonia con gli ordinamenti di common law. Meglio fare riferimento al numero e alla gravità degli episodi, pur nella consapevolezza che anche un solo episodio, ma assai grave, potrebbe essere sufficiente.