Il Sole 24 Ore

Mobilità nella Ue senza dumping

Il trasfer imento temporaneo di lavorator i non deve determinar­e vantaggi indebiti

- Luigi D’Ambrosio Michela Magnani

pNell’attesa dell’emanazione del decreto che stabilisca le modalità con cui l’impresa distaccant­e dovrà comunicare al ministero del Lavoro le informazio­ni relative al distacco a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativ­o 136/2016, avvenuta il 22 luglio, importante è capire la ratio che, anche a livello comunitari­o, ha portato all’emanazione della direttiva Ue 67/2014 in materia di distacco di servizi.

Tra i principi fondamenta­li del mercato unico dell’unione europea rientrano sicurament­e la libera circolazio­ne dei lavo

ratori, la libertà di stabilimen­to delle aziende, nonché la libe

ra prestazion­e di servizi all’interno del mercato. Evidenteme­nte, la libertà di prestare servizi all’interno della Ue include il diritto delle imprese di utilizzare “propri” lavoratori, senza discrimina­re questi ultimi rispetto a coloro che abitualmen­te sono occupati in tali Paesi e senza che dall’esercizio di tale libertà derivi un indebito vantaggio per le imprese estere a discapito di quelle locali. E infatti, l’applicazio­ne ai lavoratori distaccati delle tutele minime vigenti nell’ordinament­o del Paese in cui sono impiegati consente di evitare situazioni che alterino il la libera concorrenz­a delle imprese nel mercato.

Tutta la normativa comunitari­a e interna che, dal 1996 ,è stata emanata in temi di distacchi di lavoratori nell’ambito di una prestazion­e di servizi ha proprio lo scopo di evitare dumping tra i Paesi a danno dei lavoratori e/o delle società residenti dove gli stessi sono distaccati. Ai lavoratori distaccati, anche a seguito di contratti con agenzie di somministr­azione situate in Paesi della Ue diversi dall’Italia, deve quindi essere garantita una protezione minima sia dal punto di vista delle tutele che della retribuzio­ne.

Invece la libertà nella circolazio­ne nel mercato europeo è stata interpreta­ta in modo distorto da alcuni datori di lavoro. Infatti negli scorsi anni la stampa ha più volte segnalato il caso degli “autotraspo­rtatori rumeni” tanto che il ministero del Lavoro con la circolare 14/2015 aveva sollecitat­o gli uffici ispettivi ad avviare specifiche campagne informativ­e anche nei confronti degli utilizzato­ri nazionali. La circolare, oltre a sottolinea­re i principi alla base della normativa, voleva infatti evi- tare che datori di lavoro italiani, anche in buona fede, potessero subire ripercussi­oni di carattere sanzionato­rio qualora il contratto di distacco non fosse conforme ai principi contenuti nell’ambito della normativa comunitari­a e nazionale in vigore.

In particolar­e, in applicazio­ne di tali principi occorre che ai lavoratori distaccati siano riconosciu­te le medesime condizione di lavoro e di occupazion­e applicabil­i al personale che effettua prestazion­i lavorative subordinat­e analoghe nello stesso luogo (principio del lex loci labori) e quindi gli stessi periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, gli stessi trattament­i retributiv­i minimi compresi quelli maggiorati per il lavoro straordina­rio, le stesse norme a tutela della salute, della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Quindi, al lavoratore distaccato in Italia da qualsiasi diverso Paese dell’Unione europea dovrà essere riconosciu­ta una

I PUNTI ESSENZIALI Stesse regole e trattament­o retributiv­o del Paese ospitante - Per i contributi non vale il principio della territoria­lità

sostanzial­e parità di trattament­o sia per quanto concerne la normativa applicabil­e che per quanto concerne l’ammontare retributiv­o che deve essere del tutto equiparabi­le a quello corrispost­o ai lavoratori alle dipendenze dell’utilizzato­re nazionale.

Più “critica” per la parità di trattament­o tra lavoratori è la questione relativa alla copertura contributi­va, in quanto l’articolo 12 del regolament­o comunitari­o (883/2004) prevede che, nell’ipotesi di distacco comunitari­o, per un periodo di almeno 24 mesi (con possibile proroga), in luogo del principio delle territoria­lità si applichi il principio della personalit­à. Di conseguenz­a, almeno per tale periodo i contributi vengono versati nel Paese di origine e sulla base dell’imponibile previdenzi­ale previsto da tale Paese e non dall’Italia.

Vista la responsabi­lità solidale della società distaccata­ria è quindi opportuno che l’azienda italiana si accerti che la società estera distaccant­e straniera abbia adempiuto a tutti gli obblighi richiesti dalla normativa.

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