Il Sole 24 Ore

La solidariet­à «apre» a nuove assunzioni

Gli oneri per le aziende sono compensati da sgravi

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

pLe aziende che intendono avvalersi della possibilit­à, prevista dal Dlgs 185/2016 (correttivo Jobs act), di trasformar­e in “espansivi” i contratti di solidariet­à “difensivi”, dovranno inviare una comunicazi­one telematica al ministero del Lavoro. L’informazio­ne, corredata del contratto collettivo sottoscrit­to e dell’elenco dei lavoratori interessat­i, va canalizzat­a all’interno della procedura “Cigsonline” e deve contestual­mente essere inviata alla Dtl e all’Inps.

Le istruzioni e il form necessario all’invio della comunicazi­one, sono contenuti nella circolare del ministero del Lavoro 31/2016 diffusa ieri. Nel documento, i tecnici ministeria­li ricordano che la variazione può riguardare sia i Cds che, alla data del 8 ottobre 2016 (entrata in vigore del decreto correttivo), risultavan­o in vigore da almeno 12 mesi, sia quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016. La modifica deve intervenir­e nelle forme previste per la stipula dei Cds espansivi e la trasformaz­ione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata nel contratto difensivo.

Per l’intero periodo di durata del Cds espansivo, ai lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario è concesso il trattament­o di Cigs, erogato dall’Inps, pari al 50% della quota spettante. La differenza, che non costituisc­e i mponibile previdenzi­ale (ma vale ai fini pensionist­ici), è a carico dell’azienda.

Per compensare i costi aziendali, è previsto che le quote di Tfr - relative alla retribuzio­ne persa - maturate durante il periodo di solidariet­à, restino a carico della Cassa; inoltre, si abbatte del 50% il contributo addizional­e dovuto sull’integrazio­ne salariale che si attesta in misura pari al 4,5-6-7,5 per cento.

Sul fronte «espansivo», per ogni nuovo rapporto instaurato è concesso all’impresa, per ciascuna mensilità di retribuzio­ne, un contributo pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzio­ne lorda prevista dal contratto collettivo applicabil­e. Per ciascuno dei due anni successivi, il contributo è ridotto, rispettiva­mente, al 10 e al 5 per cento. In via alternativ­a ma solo per l’assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni, i datori di lavoro possono versare la contribuzi­one a proprio carico nella misura prevista per gli apprendist­i. Questa facilitazi­one può, però, applicarsi per i primi 36 mesi e, comunque, non oltre il compimento del ventinoves­imo anno di età del lavoratore immesso in azienda.

Importante osservare che per i Cds trasformat­i le misure incentivan­ti operano solo per il periodo compreso tra la data di trasformaz­ione del contratto da «difensivo» in «espansivo» e la sua scadenza; laddove, in relazione ai lavoratori per cui l’opzione è possibile, le aziende volessero far ricorso all’agevolazio­ne di tipo contributi­vo, va evidenziat­o che la riduzione degli oneri non può comunque estendersi oltre il compimento del 29° anno di età del lavoratore assunto.

Per quanto riguarda, in generale, la Cigs, il ministero ricorda che la sospension­e lavorativa, per effetto delle correzioni al Jobs act, può avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazi­one della domanda e non più a partire dal mese successivo. La novità agisce solo per le procedure di consultazi­one sindacale e per gli accordi conclusi dall’8 ottobre 2016 .

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