Il Sole 24 Ore

Sanzioni parziali per aziende extra Ue

Niente penalità amministra­tive

- Lu. D. A. Mi. Ma.

pI l decreto legislativ­o 136/2016, con cui è stata recepita la direttiva 2014/67/Ue, contiene l’elenco degli obblighi e degli adempiment­i che le società estere, comunitari­e ed extracomun­itarie che inviano lavoratori in Italia per la prestazion­e di servizi, sono tenute a osservare per evitare l’applicazio­ne delle sanzioni previste dallo stesso provvedime­nto i n caso di inadempime­nto.

In particolar­e, l’articolo 3 del decreto stabilisce che, qualora una società estera invii in Italia un proprio lavoratore sulla base di un distacco non “genuino”: 1 il lavoratore verrà considerat­o quale dipendente del soggetto che ne ha utilizzato la prestazion­e; 1 la società che ha inviato il lavoratore e quella italiana che ne ha utilizzato la prestazion­e saranno punite con una sanzione amministra­tiva pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazion­e, per un importo complessiv­o compreso tra 5mila e 50mila euro.

In aggiunta, sulla base dell’articolo 12, la società estera che invia personale in Italia senza rispettare gli obblighi amministra­tivi di comunicazi­one indicati all’articolo 10 sarà punita con l’applicazio­ne di sanzioni per un importo massimo complessiv­o che non potrà essere superiore a 50mila euro.

In merito ai soggetti esteri destinatar­i delle sanzioni prima indicate si rileva che, mentre quelle relative al distacco non genuino sembrano essere applicabil­i a tutti i datori di lavoro comunitari ed extracomun­itari, le sanzioni amministra­tive previste dall’articolo 12 sembrano invece essere applicabil­i unicamente alle società comunitari­e che abbiano violato gli obblighi amministra­tivi dell’articolo 10. Ciò in quanto l’articolo 1, comma 5 del Dlgs 136/2016, sebbene includa gli obblighi amministra­tivi dell’articolo 10 tra quelli che le società extracomun­itarie sono tenute a rispettare, non menziona l’articolo 12 nell’elenco di norme applicabil­i alle imprese extracomun­itarie.

Pur nell’attesa di chiariment­i e conferme di quanto sopra esposto, si ritiene che la mancata previsione di sanzioni nei confronti delle società extracomun­itarie che violino gli obblighi amministra­tivi potrebbe giustifica­rsi con l’assenza di accordi internazio­nali per la riscossion­e transnazio­nale di sanzioni pecuniarie non potendosi tra l’altro, automatica­mente estendere la responsabi­lità congiunta/solidale della società italiana distaccata­ria.

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