Sanzioni parziali per aziende extra Ue
Niente penalità amministrative
pI l decreto legislativo 136/2016, con cui è stata recepita la direttiva 2014/67/Ue, contiene l’elenco degli obblighi e degli adempimenti che le società estere, comunitarie ed extracomunitarie che inviano lavoratori in Italia per la prestazione di servizi, sono tenute a osservare per evitare l’applicazione delle sanzioni previste dallo stesso provvedimento i n caso di inadempimento.
In particolare, l’articolo 3 del decreto stabilisce che, qualora una società estera invii in Italia un proprio lavoratore sulla base di un distacco non “genuino”: 1 il lavoratore verrà considerato quale dipendente del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione; 1 la società che ha inviato il lavoratore e quella italiana che ne ha utilizzato la prestazione saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, per un importo complessivo compreso tra 5mila e 50mila euro.
In aggiunta, sulla base dell’articolo 12, la società estera che invia personale in Italia senza rispettare gli obblighi amministrativi di comunicazione indicati all’articolo 10 sarà punita con l’applicazione di sanzioni per un importo massimo complessivo che non potrà essere superiore a 50mila euro.
In merito ai soggetti esteri destinatari delle sanzioni prima indicate si rileva che, mentre quelle relative al distacco non genuino sembrano essere applicabili a tutti i datori di lavoro comunitari ed extracomunitari, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 12 sembrano invece essere applicabili unicamente alle società comunitarie che abbiano violato gli obblighi amministrativi dell’articolo 10. Ciò in quanto l’articolo 1, comma 5 del Dlgs 136/2016, sebbene includa gli obblighi amministrativi dell’articolo 10 tra quelli che le società extracomunitarie sono tenute a rispettare, non menziona l’articolo 12 nell’elenco di norme applicabili alle imprese extracomunitarie.
Pur nell’attesa di chiarimenti e conferme di quanto sopra esposto, si ritiene che la mancata previsione di sanzioni nei confronti delle società extracomunitarie che violino gli obblighi amministrativi potrebbe giustificarsi con l’assenza di accordi internazionali per la riscossione transnazionale di sanzioni pecuniarie non potendosi tra l’altro, automaticamente estendere la responsabilità congiunta/solidale della società italiana distaccataria.