Rendite e assegni Inail, importi confermati
Non scatta la rivalutazione annuale
pDal 1° luglio 2016 gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali liquidate dall’Inail sono gli stessi erogati con decorrenza 1° luglio 2015 sulla base dei decreti ministeriali del 15 giugno 2015.
A chiarirlo è la circolare 37/2016, riguardante l’entità degli importi relativi al settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
La conferma degli importi dello scorso anno è collegata alla mancata variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’Istat, la quale per l’anno 2015 ha anzi registrato un calo dello 0,1%, fatto che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
Tuttavia, poiché, la legge di Stabilità 2016 ha stabilito con una norma di salvaguardia che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero, per le prestazioni erogate dallo scorso 1° luglio gli importi restano immutati.
Nella circolare 37/2016 per ogni settore vengono indicati gli importi e le misure per la rendita di inabilità permanente, assegno una tantum in caso di morte, integrazione rendita, assegno per assistenza personale, assegni continuativi mensili, indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura.
Nel documento si precisa, infine, che a differenza degli anni precedenti non sono previste operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso.