È plagio la riproduzione della traduzione
La violazione del dir itto d’autore scatta anche se il copia-incolla è parziale e se non c’è alcun ritorno economico
pÈ plagio la riproduzione, anche parziale di una traduzione e il reato scatta a prescindere dal ritorno economico. La Corte di cassazione, con la sentenza 44587, ricorda che la tutela del diritto d’autore copre anche le opere derivate, come le traduzioni, in quanto elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa. Il tutto senza alcun pregiudizio sull’opera originaria dalla quale la traduzione in un’altra lingua si distingue per le modifiche e le aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale del libro scritto in lin- gua originale. Una creatività che, anche se minima, è degna di un’autonoma protezione (articolo 4 della legge 633/1941) in virtù della quale l’autore acquisisce un «diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica».
Partendo da questo presupposto la Suprema corte riconosce i danni ad una traduttrice il cui lavoro era stato oggetto di un copia e incolla pressoché integrale, refusi compresi, da parte del ricorrente.
La traduzione oggetto di plagio era stata in prima battuta rifiutata dalla casa editrice perché troppo costosa.
Un onere che l’editore aveva evitato dando le bozze, a distanza di tempo, ad un altro solerte “linguista” che, del tutto gratis, con la sola soddisfazione di vedere la sua firma, aveva copiato il primo lavoro.
Naturalmente il ricorrente, negava di aver copiato, ma resta inchiodato alle sue responsabilità dall’evidenza dei fatti. Le perizie avevano, infatti, riscontrato la quasi totale sovrapponibilità del suo lavoro con quello rifiutato dall’editore. La prima prova era proprio nella presenza dei refusi, circa tredici: un numero che portava ad escludere con certezza la coincidenza. I giudici spiegano anche la “sciatteria” del lavoro di “riproduzione” giustificandola con l’assenza di guadagno da parte del ricorrente il quale, non avendo un ritorno economico aveva, evidentemente dedicato poco tempo e poche energie, anche alla lettura dell’opera della quale si era però assunto la paternità.
Depongono contro di lui anche le poche modifiche apportate al testo. Per la Cassazione, si era trattato della ricerca di qualche sinonimo, dell’aggiunta di un po’ di articoli e di poche inversioni di frasi: poco per parlare di creatività, abbastanza per far pensare a un semplice escamotage per depistare.
Inutile per il ricorrente anche affermare che mancava la prova che la traduzione messa a punto dalla parte civile fosse davvero originale.
Per la Cassazione la dimostrazione esiste: il libro scritto in lingua originale, il croato, era stato tradotto una sola volta prima della versione rifiutata dalla casa editrice e facendo il confronto tra le due risultava che il lavoro della parte lesa si distingueva per creatività. Il ricorrente non può giocarsi neppure l’assenza di un guadagno perché l’articolo 171 della legge sul diritto d’autore, punisce la riproduzione, anche parziale, dell’opera protetta a «qualunque scopo» venga fatta. Il dolo del reato è, infatti, generico.