Legittima l’antenna sulla facciata
pUn’interpretazione “elastica” del regolamento del condominio può escludere che l’installazione della parabola sulle facciate pregiudichi il decoro architettonico del condominio.
Un condominio citava in giudizio il proprietario di una villetta bifamiliare a schiera, per farlo condannare a rimuovere una pensilina e una antenna satellitare installate sulla facciata del complesso condominiale. Sostenendo che i muri perimetrali erano annoverabili tra i beni comuni e l’installazione contravveniva al regolamento di condominio che assoggettava ad autorizzazione dell’assemblea ogni modifica e innovazione del- le facciate e pregiudicava il decoro architettonico del complesso.
Il tribunale aveva dato ragione al condominio che aveva fatto causa ma il giudizio veniva ribaltato dalla Corte d’appello, che aveva invece affermato che , nella fattispecie in esame (villette bifamiliari a schiera), non trovava applicazione l’articolo 1117 del Codice civile (riguardante soltanto gli edifici divisi orizzontalmente per piani), i muri perimetrali non erano assimilabili ai muri maestri avendo soltanto la funzione di delimitare le unità immobiliari e di sorreggere la copertura, anche privata o in comune con le abitazioni affiancate e, come tali, non rientranti nelle parti comuni (muri maestri) indicate nel regolamento di condominio.
Inoltre, la stessa Corte d’appello, adottando un’interpretazione elastica del regolamento di condominio, escludeva che qualsiasi intervento, anche minino, eseguito, da ciascun condòmino, sulle pareti esterne della propria villetta, potesse considerarsi illecito solo perché non autorizzato dall’assemble. L’in- tervento, sulla scorta della documentazione fotografia in atti - una tettoia, di piccole dimensioni, con colorazione neutra - si inseriva infatti armonicamente nel complesso senza alterare le linee e la fisionomia estetica. Ugualmente, l’antenna era di dimensioni contenute, collocata sulla facciata posteriore, non dissimile da quella scelta dagli occupanti di altre villette a schiera. Per questo la Corte d’appello aveva escluso che i manufatti potessero pregiudicare il decoro architettonico del complesso immobiliare.
Il condominio ricorreva in Cassazione, sostenendo la falsa applicazione dell’articolo 1117 e che la descrizione delle opere eseguite,nulla diceva circa l’incidenza sul decoro architettonico dell’edificio.
Ma la Suprema corte (sentenza 20248/2016) precisava che, pur riconoscendo che la nozione di condominio va applicata anche alle villette a schiera, era da respingere l’altro motivo del ricorso, sia perché le valutazioni della Corte d’appello costituivano apprezzamenti adeguatamente motivati non sindacabili in sede di legittimità sia perché il condominio avrebbe dovuto impugnare l’interpretazione data al contenuto dell’articolo 5 del regolamento di condominio «con uno specifico motivo di ricorso sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (articolo 1362 e seguenti del Codice civile) oppure di illogicità della motivazione ».
LA SENTENZA Per la Cassazione il ricorso andava motivato con la dimostrazione che lo «statuto» del’edificio non prevedeva elasticità