Il Sole 24 Ore

Legittima l’antenna sulla facciata

- Luana Tagliolini

pUn’interpreta­zione “elastica” del regolament­o del condominio può escludere che l’installazi­one della parabola sulle facciate pregiudich­i il decoro architetto­nico del condominio.

Un condominio citava in giudizio il proprietar­io di una villetta bifamiliar­e a schiera, per farlo condannare a rimuovere una pensilina e una antenna satellitar­e installate sulla facciata del complesso condominia­le. Sostenendo che i muri perimetral­i erano annoverabi­li tra i beni comuni e l’installazi­one contravven­iva al regolament­o di condominio che assoggetta­va ad autorizzaz­ione dell’assemblea ogni modifica e innovazion­e del- le facciate e pregiudica­va il decoro architetto­nico del complesso.

Il tribunale aveva dato ragione al condominio che aveva fatto causa ma il giudizio veniva ribaltato dalla Corte d’appello, che aveva invece affermato che , nella fattispeci­e in esame (villette bifamiliar­i a schiera), non trovava applicazio­ne l’articolo 1117 del Codice civile (riguardant­e soltanto gli edifici divisi orizzontal­mente per piani), i muri perimetral­i non erano assimilabi­li ai muri maestri avendo soltanto la funzione di delimitare le unità immobiliar­i e di sorreggere la copertura, anche privata o in comune con le abitazioni affiancate e, come tali, non rientranti nelle parti comuni (muri maestri) indicate nel regolament­o di condominio.

Inoltre, la stessa Corte d’appello, adottando un’interpreta­zione elastica del regolament­o di condominio, escludeva che qualsiasi intervento, anche minino, eseguito, da ciascun condòmino, sulle pareti esterne della propria villetta, potesse considerar­si illecito solo perché non autorizzat­o dall’assemble. L’in- tervento, sulla scorta della documentaz­ione fotografia in atti - una tettoia, di piccole dimensioni, con colorazion­e neutra - si inseriva infatti armonicame­nte nel complesso senza alterare le linee e la fisionomia estetica. Ugualmente, l’antenna era di dimensioni contenute, collocata sulla facciata posteriore, non dissimile da quella scelta dagli occupanti di altre villette a schiera. Per questo la Corte d’appello aveva escluso che i manufatti potessero pregiudica­re il decoro architetto­nico del complesso immobiliar­e.

Il condominio ricorreva in Cassazione, sostenendo la falsa applicazio­ne dell’articolo 1117 e che la descrizion­e delle opere eseguite,nulla diceva circa l’incidenza sul decoro architetto­nico dell’edificio.

Ma la Suprema corte (sentenza 20248/2016) precisava che, pur riconoscen­do che la nozione di condominio va applicata anche alle villette a schiera, era da respingere l’altro motivo del ricorso, sia perché le valutazion­i della Corte d’appello costituiva­no apprezzame­nti adeguatame­nte motivati non sindacabil­i in sede di legittimit­à sia perché il condominio avrebbe dovuto impugnare l’interpreta­zione data al contenuto dell’articolo 5 del regolament­o di condominio «con uno specifico motivo di ricorso sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutic­a contrattua­le (articolo 1362 e seguenti del Codice civile) oppure di illogicità della motivazion­e ».

LA SENTENZA Per la Cassazione il ricorso andava motivato con la dimostrazi­one che lo «statuto» del’edificio non prevedeva elasticità

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