Sanatoria delle cartelle: tutte le regole per chiudere
Richiesta di adesione entro il 23 gennaio Per le multe stralciati solo gli interessi Decadenza immediata per chi non versa
Niente sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione. Restano invece dovuti la sorte capitale (tributo o contributo assistenziale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive. Il Dl 193/2016 apre a una rottamazione delle cartelle piuttosto conveniente per i contribuenti, che non esclude le somme in contenzioso. L’unico neo è probabilmente rappresentato dalla dilazione del pagamento, che è piuttosto breve (quattro rate, l’ultima delle quali non può andare oltre il 15 marzo 2018), per somme che potrebbero essere anche molto consistenti.
Dentro e fuori
Sotto il profilo delle entrate ammesse alla definizione, rientrano tutte quelle riscosse tramite ruolo, di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l’Iva. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all’ente impositore, perché vi rientrano, tra l’altro, anche i tributi comunali e regionali.
Sono espressamente esclusi:
le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;
l’Iva all’importazione;
le somme recuperate per aiuti di Stato;
i crediti da condanna della Corte dei conti;
le sanzioni pecuniarie di natura penale; o le sanzioni per violazioni al Codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizione è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.
L’iter
La procedura è piuttosto semplice, poiché si risolve nella presentazione di un’istanza, redatta su un modulo apposito, entro il 23 gennaio 2017 (il 22 è domenica e il termine slitta al giorno successivo). Successivamente, l’agente della riscossione comunica al debitore gli importi dovuti, suddivisi nel numero di rate da questi prescelto, in un massimo di quattro.
Tuttavia la presentazione dell’istanza vale come espressa manifestazione di volontà, rispetto alla quale potrebbe essere complicato tornare indietro. Questo significa che, una volta ricevuta la comunicazione di Equitalia, se il debitore non paga nei termini una qualsiasi delle rate prescritte, la rottamazione decade, con l’effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato. Questa circostanza è molto importante per chi ha in corso dilazioni piuttosto lunghe (dieci anni, ad esempio), alle quali rinuncia con la rottamazione. Bisogna quindi fare bene i conti degli importi da versare, perché se non si è in grado di far fronte al debito da rottamazione, nei tempi ristretti fissati nel Dl 193, forse potrebbe essere meglio proseguire nella rateazione in corso. A tale riguardo, si evidenzia che la disciplina di riferimento prevede espressamente che alla dilazione da definizione dei ruoli non si applicano le regole dell’articolo 19 del Dpr 602/1973.
Ciò significa non solo che gli importi dovuti non possono essere oggetto di un nuovo piano di rientro ma che non è nemmeno possibile ripristinare la dilazione iniziale, versando gli importi scaduti.
È ammessa la rottamazione di tutti ruoli affidati dal 2000 al 2015, incluse le partite derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito dell’Inps, per le quali la fase della formazione del ruolo non è prevista. Sono inclusi i ruoli in contenzioso, ma per questi si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. L’ambito di questa disposizione dovrà essere chiarito. In particolare, se oggetto dell’impugnazione è il ruolo, bisogna stabilire se la rottamazione debba necessariamente comprendere la totalità delle partite in discussione oppure se il debitore può scegliere cosa definire. In quest’ultimo caso, è evidente che potrebbe non definirsi l’intero giudizio, ma solo una parte di esso.
Considerazioni analoghe possono valere se la cartella da rottamare scaturisce da un avviso di accertamento in contenzioso. Se la regola è che o si definisce tutto o nulla, i benefici di legge non potranno essere applicati. Si ritiene però che la soluzione corretta sia quella di ammettere anche le definizioni parziali.
Per le somme non in contenzioso, invece, dovrebbe senz’altro essere possibile scegliere le partite da rottamare.
Se il debitore ha dilazioni scadute può ugualmente rottamare gli importi residui. Se invece la dilazione è in corso, la legge prevede, come condizione di accesso, il pagamento delle rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Sembra peraltro possibile che il pagamento avvenga anche in ritardo, purché entro la fine dell’anno.
Lo stop alle ipoteche
Con la presentazione della domanda si inibisce l’adozione di nuove misure cautelari ( fermo e ipoteca) o esecutive. I fermi e le ipoteche già iscritti restano salvi. Come pure l’istanza è inefficace nei riguardi di procedure esecutive che siano nella fase finale. Possono invece essere rottamati anche i debiti per i quali vi è stata la segnalazione di una Pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973.