Voluntary «2.0», al via le istanze
Per chi vuole accelerare possibile presentare il vecchio modello
La nuova voluntary disclosure parte subito, anche se con un occhio rivolto al passato.
I contribuenti che desiderino regolarizzare attività estere o anche contanti e cassette di sicurezza “nazionali” non dovranno attendere i 30 giorni dalla conversione in legge entro cui il direttore dell’agenzia delle Entrate emanerà il nuovo modello per l’istanza. La “flessibilità” sul punto è stata comunicata ieri sera dalle Entrate con il comunicato stampa che, in sostanza, autorizza l’utilizzo del vecchio prestampato dell’Agenzia per presentare la prima istanza di accesso alla nuova procedura.
Trattandosi, per la nuova campagna di Vd, di un decreto legge entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - cioè lunedì 24 ottobre - il provvedimento legislativo è immediatamente in vigore e avente, inoltre, forza di legge.
Tuttavia tale atto normativo necessita, esattamente come nella versione della legge 186/14, di un provvedimento di attuazione del direttore dell’agenzia delle Entrate, che però secondo il decreto legge 193/16 di lunedì deve essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Poichè siamo di fronte a una riapertura dei termini alle stesse condizioni di quando la prima procedura Vd era stata chiusa, è bastata un'istruzione operativa - arrivata attraverso il comunicato stampa dell’Agenzia - a concedere ai contribuenti più impazienti la facoltà di accedere alla procedura mediante l'invio telematico del “vecchio” modello di istanza, a sua volta approvato con Provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015.
Considerando che rispetto alla precedente procedura oggi si possono regolarizzare anche le annualità 2014 e 2015 , che non erano comprese nel vecchio modello, lo stesso comunicato di ieri i nforma i contribuenti che possono inserire queste due annualità in una prima relazione di accompagnamento alla procedura da inviare via Posta elettronica certificata.
Nell’ipotesi - a oggi piuttosto remota - in cui il decreto legge non dovesse essere convertito, scatterà la copertura costituzionale, poichè è previsto dalla Costituzione che le Camere regolino i rapporti sorti in vigenza di decreti non convertiti. In passato, proprio sullo stesso tema, si è registrata l’esperienza del decreto Letta (n. 2 del gennaio 2014) che conteneva la prima sperimentazione della Vd. Benchè non sia mai stato convertito, all’epoca venne subito emanata la legge che permetteva la salvezza degli effetti prodotti dalle istanze presentate prima della sua decadenza.